Che cos’è il MES e perché se ne sta parlando tanto? Quali sono le proposte di modifica sul tavolo?
Cos’è il MES
Il Meccanismo europeo di stabilità (MES) è stato istituito nel 2012 per fornire assistenza finanziaria ai Paesi dell’Eurozona che si trovano in gravi difficoltà finanziarie o ne sono minacciati. Il MES ha affiancato e poi sostituito due strumenti transitori di stabilizzazione finanziaria: il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) e il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), istituiti originariamente per 3 anni (fino al 31 dicembre 2012), e poi prorogati fino al 30 giugno 2013.
Nel dicembre 2017 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento per la trasformazione del Meccanismo in un Fondo monetario europeo (FME), che sarebbe basato sulla struttura finanziaria e istituzionale del MES, ma ancorato all’ordinamento giuridico dell’UE. Tuttavia, allo stato attuale, la proposta sembra superata da una soluzione diversa, i cui tratti salienti sono stati decisi nell’Eurogruppo del 13 giugno 2019 e poi confermati nel successivo Vertice euro del 21 giugno, che prevedrebbe, almeno in questa fase, solamente una revisione del Trattato istitutivo del MES.
In base al Trattato istitutivo, firmato il 2 febbraio 2012 ed entrato in vigore in data 8 ottobre 2012, a seguito della ratifica dei 17 Stati membri dell’Eurozona (a cui si sono aggiunti la Lettonia, l’1 gennaio 2014 e la Lituania, il 1° gennaio 2015), il MES è costituito quale organizzazione intergovernativa nel quadro del diritto pubblico internazionale con sede in Lussemburgo. Ne sono membri tutti i Paesi dell’Eurozona che, attualmente, sono 19: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna.
L’accesso all’assistenza finanziaria del MES, previa domanda da parte di uno Stato membro,viene offerto solo nel caso in cui la situazione minacci la stabilità finanziaria dell’intera zona euro e degli Stati membri che ne fanno parte e sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto (possono ricomprendere misure di politica di bilancio, economica e finanziaria). Tali condizioni possono spaziare da un programma di aggiustamento macroeconomico (in caso di ricorso a prestiti) al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite. Le condizioni sono definite in un memorandum d’intesa firmato dallo Stato interessato e dalla Commissione europea. Prima di definire il memorandum d’intesa, la Commissione europea, di concerto con la BCE – e, se opportuno e possibile, insieme al Fondo monetario internazionale (FMI) – valuta anche la sostenibilità del debito pubblico dello Stato interessato.
Gli strumenti a disposizione del MES
ll MES ha a disposizione diversi strumenti di assistenza finanziaria. Può infatti: concedere prestiti ai propri membri; fornire assistenza finanziaria precauzionale sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di linea di credito soggetta a condizioni rafforzate; acquistare titoli degli Stati membri beneficiari sul mercato primario e secondario; finanziare la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie o ricorrendo a prestiti ai Governi (ricapitalizzazione indiretta) o mediante lo strumento per la ricapitalizzazione diretta introdotto nel dicembre 2014.
Allo stato attuale non vi sono programmi di assistenza finanziaria attivi. L’ultimo programma attivo – il programma per la Grecia – si è concluso nell’agosto 2018. Nel corso degli anni sono stati, tuttavia, cinque i Paesi che hanno beneficiato dell’assistenza fornita dai vari meccanismi di sostegno finanziario: Cipro, Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna (anche se il MES ha fornito assistenza finanziaria soltanto a Cipro, Grecia e Spagna).
Le proposte di modifica del MES
Facendo seguito al mandato ricevuto dal Vertice euro del 14 dicembre 2018, l’Eurogruppo del 13 giugno 2019 ha raggiunto un accordo sulla revisione del Trattato del MES, i cui principali contenuti sono riportati in una lettera del Presidente Centeno indirizzata alPresidente del Consiglio.
Il successivo Vertice euro del 21 giugno ha preso atto dell’accordo e ha chiesto all’Eurogruppo di proseguire i lavori in modo da consentire il raggiungimento di un accordo sull’intero pacchetto nel dicembre 2019, così da consentire un immediato avvio del processo di ratifica negli Stati membri.
Le modifiche concordate al trattato del MES sono le seguenti:
- il MES, oltre a supportare la risoluzione delle crisi relative alle finanze pubbliche degli Stati membri, fornirebbe anche la garanzia comune (backstop) al Fondo di risoluzione unico delle banche sotto forma di linea di credito rotativo. Il Consiglio dei governatori deciderebbe se concedere la linea di credito, mentre le decisioni su prestiti ed erogazioni dovrebbero essere prese dal Consiglio di amministrazione. Il backstop dovrebbe essere attivato come garanzia di ultima istanza. Il Consiglio di amministrazione potrebbe prendere una decisione a maggioranza qualificata (85% dei votiespressi) se la Commissione europea e la BCE concludessero che la mancata adozione urgente di una decisione minaccerebbe la sostenibilità economica e finanziaria dell’Eurozona. Il backstop dovrebbe anche sostituire l’attuale strumento di ricapitalizzazione diretta delle istituzioni finanziarie. Inoltre, potrebbe essere introdotto anticipatamente (e non entro il 1° gennaio 2024), a condizione che siano stati fatti sufficienti progressi nella riduzione dei rischi, da valutare nel 2020;
- una posizione comune dovrebbe stabilire le nuove modalità di cooperazione tra il MES e la Commissione europea all’interno e all’esterno dei programmi di assistenza finanziaria, nel pieno rispetto del quadro giuridico dell’UE;
- verrebbe specificato che il MES e la Commissione europea, in collaborazione con la BCE, avrebbero il compito di monitorare e valutare il quadro macroeconomico e la situazione finanziaria dei suoi membri, compresa la sostenibilità del debito pubblico;
- tale attività si svolgerebbe in via preventiva, indipendentemente da richieste di sostegno e ad a uso esclusivamente interno, per mettere poi il MES nelle condizioni di rispondere tempestivamente alle eventuali richieste, o comunque successivamente alla formale presentazione di una richiesta di supporto finanziario. In quest’ultimo caso, la valutazione dovrebbe eseguirsi in modo trasparente e prevedibile, pur consentendo un margine sufficiente di giudizio;
- sarebbero riformate le clausole d’azione collettiva con l’introduzione, a partire dal 1°gennaio 2022, anche delle clausole d’azione collettiva con approvazione a maggioranza unica (single limb CACs);
- circa l’assistenza finanziaria precauzionale (ovvero l’apertura di linee di credito a Paesi che ne fanno richiesta), sarebbero mantenute le due linee di credito vigenti (precauzionale e a condizioni rafforzate), ma si specificherebbe che esse potrebbero essere attivate a sostegno dei Paesi con una situazione economica e finanziaria solida – ma alle prese con uno shock avverso al di fuori del loro controllo – e con un debito pubblico considerato sostenibile e a seconda del rispetto o meno di determinati criteri. La linea di credito condizionale precauzionale (PCCL) sarebbe limitata ai Paesi in grado di soddisfare una serie di criteri che appaiono più dettagliati rispetto a quanto previsto dal regime vigente. Per tali Paesi, si richiederebbe la sola firma di una lettera di intenti (e non di un memorandum d’intesa) con la quale essi si impegnerebbero a continuare a soddisfare tali criteri (il cui rispetto dovrebbe essere valutato almeno ogni sei mesi). Si specificherebbe anche che alla Commissione europea sarebbe affidato il compito di valutare se le intenzioni politiche contenute nella lettera di intenti siano pienamente coerenti con il diritto dell’UE. I criteri sarebbero: a) non essere soggetto alla procedura per disavanzi eccessivi e rispettare i seguenti parametri quantitativi di bilancio nei due anni precedenti la richiesta di assistenza finanziaria: un disavanzo inferiore al 3% del PIL; un saldo di bilancio strutturale pari o superiore al valore di riferimento minimo specifico per Paese; un rapporto debito/PIL inferiore al 60% del PIL o una riduzione di questo rapporto di 1/20 all’anno); b) l’assenza di squilibri eccessivi nel quadro della sorveglianza macroeconomica dell’UE; c) l’accesso ai mercati dei capitali internazionali a condizioni ragionevoli; d) una posizione sull’estero sostenibile; e) l’assenza di gravi vulnerabilità del settore finanziario che mettono a rischio la stabilità finanziaria. La linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (ECCL), invece, sarebbe aperta aiembri del MES che non sono ammissibili alla PCCL, a causa della non conformità rispetto ai suddetti criteri di ammissibilità (ma la cui situazione economica e finanziaria rimanga comunque forte e il cui debito pubblico sia considerato sostenibile). Il Paese richiedente dovrebbe firmare, in tal caso, un memorandum d’intesa (MoU) impegnandosi a intervenire con le necessarie riforme nelle proprie aree di vulnerabilità. Pertanto, mentre la PCCL si baserebbe sulla definizione unilaterale degli interventi da porre in essere per la risoluzione della crisi alla base della richiesta di supporto, la ECCL si fonderebbe sulla negoziazione della condizionalità, da graduare in ragione dell’intensità dell’intervento, con una sostanziale partecipazione della Commissione, del MES e della BCE alla definizione degli interventi da realizzare ai fini della risoluzione della crisi.