Il decreto legge 17 marzo 2019, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (c.d. decreto “Cura Italia”) ha introdotto le seguenti misure straordinarie di sostengo creditizio, che si applicano per legge, senza margini di discrezionalità deliberativi da parte delle banche, salve le diversità e particolarità operative che verranno adottate in concreto.

Per capire come e se poterne usufruire sarà comunque necessaria una valutazione con il professionista di rifermento e la stessa banca interessata.

Art. 53 (Misure per il credito all’esportazione)

Al fine di sostenere per l’anno 2020 il credito all’esportazione in settori interessati dall’impatto dell’emergenza sanitaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, fino all’importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

Art. 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)

Per un periodo di 9 mesi, in deroga alla ordinaria disciplina del c.d. Fondo Gasparrini (fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che all’art. 2, commi 475 e ss., che ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà) l’ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19)

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, in favore delle Imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di euro, sono previste le seguenti misure relative alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30 settembre 2020, è sospeso sino allo stesso 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

L’applicazione di tali misure è dovuta per legge, ma non è automatica. Per poterne beneficiare le imprese devono autocertificare di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Inoltre, alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), le esposizioni debitorie del cliente non devono essere classificate come “deteriorate”.

Ricordiamo che si intendono deteriorati (non perfoming), i crediti registrati dalla banca come:

  • sofferenze, ossia vantati verso soggetti che la banca considera ormai “insolventi” (anche a prescindere da una dichiarazione di fallimento). Sono inclusi in tale categoria anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile; c) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures”;
  • inadempienze probabili (“unlikely to pay”): la classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio della banca circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano comunque elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore);
  • esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti e vanno giudicate deteriorate perché scadute da oltre 90 giorni e oltre una determinata soglia di ammontare.