Una curatela fallimentare conveniva in giudizio la Cassa di Risparmio di Asti S.p.a. per far dichiarare inefficace ex art. 44 l.fall. un pagamento eseguito dalla debitrice, a fallimento dichiarato, mediante ordine di bonifico e annotazione a debito in conto corrente. La banca si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. A definizione della disputa, la Corte di Cassazione ha precisato che l’unico soggetto citabile in causa fosse il terzo accipiens.

La fattispecie descritta dall’art. 44 l.fall., ha affermato Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-03-2020, n. 7477, ipotizza anzitutto che l’atto di pagamento, o meglio gli effetti giuridici dell’atto, “siano riferibili alla sfera patrimoniale del fallito, con la conseguenza che, il pagamento effettuato mediante ordine di bonifico, richiede l’esistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale con la banca (da individuarsi nella convenzione di delegazione di pagamento accessoria al contratto di conto corrente) tale da giustificare la riferibilità al delegante (fallito) dell’atto giuridico compiuto dalla banca-delegata, ed a qualificare detto atto come “pagamento”, ossia come adempimento estintivo di un’obbligazione che era stata assunta dal soggetto (poi dichiarato fallito) nei confronti del terzo, con effetto satisfattivo del credito”.

“Posta in questi termini la fattispecie delineata dall’art. 44 l.fall., risulta del tutto evidente come:

a) l’azione dichiarativa della inefficacia, debba essere svolta nei confronti del terzo-accipiens, quale unico legittimato passivo, in quanto diretta a privare l’atto giuridico-pagamento dell’effetto estintivo del debito, con la conseguenza, da un lato, che il curatore potrà recuperare dal terzo la somma a questi versata, eventualmente azionando il titolo esecutivo relativo al capo di condanna della sentenza dichiarativa della inefficacia; dall’altro che, persistendo inadempiuta la obbligazione originaria, il terzo sarà legittimato ad insinuare il proprio credito al passivo della procedura concorsuale;

b) la banca-delegata rimane del tutto estranea al rapporto obbligatorio tra il fallito ed il terzo, e non è, pertanto, destinataria nè dell’azione di inefficacia, nè della azione di condanna alla restituzione, fatta salva una sua eventuale responsabilità, ad altro e diverso titolo, nei confronti del proprio cliente (fallito), che dovrà, allora, essere dedotta specificamente in giudizio dal curatore, a fondamento di una distinta azione di condanna.