Per la pronuncia di Cassazione civile, Sezioni unite 18 settembre 2020, n. 19597, anche l’interesse di mora può essere assoggettato alla normativa anti usura. Il passaggio chiave della sentenza, quello in cui si afferma che l’interesse di mora non possa essere valutato alla stregua di una clausola penale, ma debba invece venire apprezzato alla luce della legge 108/1996 è, a dire la verità, un po’ apodittico. Alla fine ha vinto la dichiarata esigenza di assicurare un calmieramento uniforme ed uguale sull’intero territorio, e quindi oggettivamente verificabile attraverso il sistema a soglie della legge 108. Di seguito passiamo in rassegna tutte le massime che abbiamo ricavato dalla pronuncia, numerandole e accorpandole in paragrafi tematici che seguono il percorso argomentativo della Corte.
In sostanza, per riassumere:
- l’interesse di mora è assoggettato alla legge antiusura;
- è ricostruibile una soglia anche per gli interessi di mora là dove i decreti ministeriali facciano riferimento ai rilievi della maggiorazione a titolo di mora;
- ove i decreti non contengano alcun riferimento a tali rilevazioni (ossia per quelli ante 2003), il raffronto va fatto con il TEGM puro;
- se si accertano interessi di mora oltre la soglia d’usura, saranno comunque dovuti gli interessi corrispettivi;
- si può sempre agire per l’accertamento della nullità di una clausola, anche in corso di regolare svolgimento del rapporto (cioè da adempienti), ma la necessaria attualità della lesione comporta che il tasso da valutare ai fini antiusura sia sempre quello in concreto applicato (magari diverso da quello pattuito). Quindi, l’accertamento della nullità può solo avere l’effetto di “prenotare” la futura contestazione se la banca poi applicherà in concreto quel tasso, mentre rimarrà inutile se la banca faccia applicazione di un tasso diverso.
La retrocessione del credito in corso di causa non incide sulla legittimazione processuale
1) A prescindere dalla retrocessione del credito nel frattempo intervenuta, va riconosciuta ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ. la legittimazione processuale all’impugnazione della sentenza d’appello della originaria cedente, essendo il processo proseguito nei gradi di merito anche nei suoi confronti e non essendone stata disposta l’estromissione.
Le funzioni riflesse dall’interesse di mora
2) L’interesse di mora soddisfa sia la funzione remuneratoria del denaro prestato, sia quella sanzionatoria per il ritardo o l’inadempimento dell’obbligazione di rimborso.
3) Il criterio guida per valutare se la normativa antiusura possa applicarsi anche agli interessi di mora è costituito dalla ratio del divieto di usura e dalle finalità che con esso si siano intese perseguire.
Riduttiva la funzione di penale per l’inadempimento dell’interesse di mora
4) Il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina applicabile non possono dirsi estranei all’interesse moratorio, affinché il debitore riceva più compiuta tutela. Questa, invero, non sarebbe equivalente se operata attraverso la riduzione della penale secondo equità ex art. 1384 cod. civ., norma che potrebbe comportare una applicazione difforme sul piano nazionale, oltre che, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell’interesse pattuito al tasso soglia, pur integrato con quello rilevato quanto agli interessi moratori, e non al minor tasso degli interessi corrispettivi.
Ratio della normativa antiusura: delicata ricerca di un equilibrio fra libera concorrenza e tutela del mercato del credito
5) Nella normativa antiusura si possono rintracciare una pluralità di rationes legis, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema finanziario: sanzionare le pattuizioni inique estranee alla logica concorrenziale persegue, nel contempo, le finalità d’interesse pubblicistico all’ordinato funzionamento del mercato finanziario e alla protezione della controparte dell’impresa bancaria.
La normativa antiusura applicabile anche all’interesse di mora
6) Certamente esiste l’esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l’ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.
7) La disciplina antiusura intende sanzionare le pattuizioni di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato.
8) Così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, per gli interessi moratori, l’identificazione dell’interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l’esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali.
9) L’esigenza del rispetto del principio di simmetria e omogeneità, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella periodica rilevazione ministeriale anche per gli interessi di mora. Invero, il criterio di valutazione dei tassi medi fatto proprio la legislatore del 1996 per oggettivizzare il giudizio, presuppone in particolare che il mercato concorrenziale e vigilato sia in grado di offrire, esso stesso, una misura media corretta dei tassi, esprimendo l’equilibrio ragionevole tra la posizione del prestatore e quella del prenditore del denaro.
Il calcolo di un tasso soglia per gli interessi di mora in caso di loro rilevazione periodica
10) Le rilevazioni della Banca d’Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un c.d. tasso soglia limite, che anche questi comprenda. Anche la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria quando si ponga “fuori dal mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stabilite. Il tasso rilevato dai d.m. a fini conoscitivi – sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente (per i più recenti decreti, all’anno 2015) e rilevato a campione – può costituire l’utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante.
11) Considerando che dal decreto ministeriale 21 dicembre 2017 [1] si è cominciato a distinguere, nelle rilevazioni del TEGM, la maggiorazione media praticata a titolo di interessi moratori per mutui ipotecari di durata ultraquinquennale (1,9%), per operazioni di leasing (4,1%) e per il complesso degli altri prestiti (3,1%)[2], si può sostenere che tale rilevazione costituisca il parametro privilegiato di comparazione per valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione. Ciò, anche considerando che il dato, pur rilevato in anni precedenti (sino al d.m. 21 dicembre 2017 si riportava il dato rilevato nel 2001; da tale decreto in poi viene riportato il dato rilevato nel 2015), è all’evidenza reputato ancora attuale dall’autorità tecnica, dato che viene mantenuto, sia pure “a fini conoscitivi”, nei decreti ministeriali contenenti la rilevazione periodica del TEGM.
12) Considerando che i decreti ministeriali, a seguito della novella legislativa del 2011, prevedono uno spread tra il TEGM e la misura del tasso soglia usurario, determinato con la nuova maggiorazione di quattro punti, la soglia comprendente i moratori può essere indicata in un’unica espressione che pervenga all’entità della soglia massima – la quale, cioè, tenga conto sia del TEGM sia degli interessi di mora – onde si avrà, con riguardo, ad esempio, ai mutui ipotecari ultraquinquennali per i quali la rilevazione media della maggiorazione moratoria è data all’1,9%, la seguente formula:
[(1,25 x TEGM) + 4] + (1,25 x 1,9)
dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale stabilito attraverso l’aumento di un quarto e l’aggiunta di quattro punti percentuali, mentre il secondo addendo è il “di più” di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori.
La stessa formula può anche essere sinteticamente espressa così:
(TEGM + 1,9) x 1,25 + 4
13) Tale criterio soddisfa il principio di simmetria, del quale va ribadita la piena razionalità in continuità con quanto affermato già dalla Corte (Sez. unite, 20 giugno 2018, n. 16303), secondo cui deve esservi simmetria fra tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell’art. 2, comma 1 l. 108/1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione, ciò atteso il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il TEGM e il TEG, nonché l’intuitiva esigenza logica legata all’essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento.
Il calcolo di un tasso soglia per gli interessi di mora in caso di mancata rilevazione periodica degli stessi
14) La mancata rilevazione del tasso di mora nel TEGM da parte dei decreti ministeriali costituisce un evento meramente accidentale privo di reale rilevanza ermeneutica.
15) Dal momento che per ogni contratto deve essere preso a termine di riferimento il d.m. all’epoca vigente, per i periodi di tempo in cui i decreti non contenevano alcun riferimento alla maggiorazione media degli interessi moratori (ossia per i decreti emanati dall’entrata in vigore della legge 108/1996 sino al d.m. 25 marzo 2003), resta il termine di confronto del TEGM così come rilevato.
16) In ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, è giocoforza comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il TEGM cosi come rilevato nei decreti. Onde, poi sarà il margine di tolleranza previsto nella legge sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all’interesse moratorio lecitamente applicato.
Le conseguenze dell’usurarietà dell’interesse di mora: sopravvivenza di quelli corrispettivi
17) L’art. 1815 comma 2 cod. civ., la cui applicazione è pacificamente transtipica, deve ritenersi operante anche con riguardo agli interessi moratori, ma in un’ottica che preservi il prezzo del denaro. Ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi saranno illeciti e preclusi e troverà applicazione l’art. 1224 comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
18) Invero, la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all’interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro nullo, con l’obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all’intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all’art. 1375 cod. civ.
19) Una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l’usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace e trova applicazione la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all’art. 1224 cod. civ., commisurato non più alla misura preconcordata e usuraria, ma alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione. Tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l’applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell’inadempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro.
20) Dunque, la nullità della clausola degli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi. Tale conclusione è confortata anche dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurounitario, come vive ad opera delle interpretazioni rese dalla Corte di Giustizia dell’Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori. Da un lato, l’art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 impone agli Stati membri di far sì che le clausole abusive non vincolino il consumatore e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza clausola aggiuntive. Dall’altro lato, la Corte UE ha chiarito come sia legittima e rispettosa della direttiva la prescrizione secondo cui continuano – pur caduta la clausola sugli interessi moratori – ad essere dovuti quelli corrispettivi e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, perché “gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro” e “ove la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata” (Corte di giustizia 7 agosto 2018, C-96/16).
La retroattività dell’accertamento della nullità e l’irretroattività della risoluzione del mutuo
21) Se vengono pattuiti interessi moratori usurari, è l’azzeramento di tale interesse, in virtù della declaratoria di nullità, che è in sé retroattivo ai sensi dell’art. 1418 cod. civ.
22) Nel mutuo, che è contratto di durata, la risoluzione non opera retroattivamente, ma solo per il futuro, comportando l’anticipazione della scadenza dell’obbligazione di rimborso del capitale, la quale, però, conserva il suo titolo contrattuale. L’efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento del mutuo finirebbe con l’essere ingiustificatamente pregiudizievole per il mutuante ed ingiustificatamente premiale per il mutuatario, che continuerebbe a godere, di fatto, del capitale a un interesse più vantaggioso di quello cui si era obbligato.
23) Nei casi in cui non si discorra di usurarietà (perché in quel caso la nullità retroagirebbe senza distinzioni, n.d.r.), le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute per intero nella loro integrità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull’intero nella misura dei corrispettivi pattuiti. Per quanto attiene alle rate a scadere, sorge l’obbligo di immediata restituzione dell’intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione.
L’azione di accertamento della nullità e la necessaria attualità dell’interesse ad agire
24) Sovente la banca pattuisce un certo tasso di mora, ma poi, in concreto, fa applicazione di un tasso inferiore. Da ciò derivano due conseguenze: (i) si può sempre agire per l’accertamento della nullità di una clausola, anche in corso di regolare svolgimento del rapporto; (ii) il tasso da valutare ai fini antiusura sarà sempre quello in concreto applicato.
25) Si può agire per l’accertamento della nullità di una clausola sugli interessi moratori (quale che ne sia la ragione) in corso di svolgimento regolare del rapporto. In un simile caso, l’interesse ad agire sussiste sin dalla pattuizione della clausola medesima. Invero, l’interesse ad agire in un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza soggettiva.
26) Tuttavia, con riguardo al carattere usurario dell’interesse, qualora questo non sia stato in concreto ancora applicato, l’effetto dell’accertamento giudiziale sarà limitato e non idoneo a valere con riguardo alla futura applicazione di un interesse moratorio in concreto, ma solo ad escludere che l’interesse pattuito sia dovuto in quel momento. In altri termini, se il finanziato agisca in accertamento in corso di regolare rapporto (e quindi da adempiente, n.d.r.), ed ottenga sentenza di nullità della clausola, ciò non vuol dire che, da quel momento in poi, egli potrà non adempiere e pretendere che nessun interesse gli sia applicato, oltre all’interesse corrispettivo, incluso nelle rate già dovute.
27) Realizzatosi l’inadempimento, rileva invece solo il tasso che in concreto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente rispetto all’obbligazione rimasta inadempiuta e cade l’interesse ad agire per l’accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto di cui non sia stata fatta applicazione, mentre i parametri di riferimento dell’usurarietà resteranno sempre le soglie in vigore al momento della conclusione del contratto.
28) Ciò che rileva in ipotesi di inadempimento è quindi il tasso moratorio concretamente applicato: se il finanziato intende agire prima, allo scopo di far accertare l’illeceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, di detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore. Onde, tale sentenza non avrà ancora l’effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti ex art. 1224 cod. civ.: effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione – presupposta dalla sentenza di accertamento – che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso di effettivamente applicato o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso in concreto applicato sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non lo ha specificamente preso in considerazione.
[1] Fino al decreto ministeriale del 25 settembre 2017 il Ministero si limitava a ricordare che “l’indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali” (art. 3, comma 4).
[2] Si tratta di quella che il nuovo art. 3, comma 5 dello schema usuale di decreto definisce “ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia d’inteso con il Ministero dell’Economia e delle Finanze”.