Nel caso di anticipazione bancaria utilizzata come castelletto per lo sconto di portafoglio commerciale a fronte della presentazione di effetti e fatture, se la banca pattuisce anche la cessione del credito come garanzia accessoria dell’obbligo del cliente di ripianamento del fido, fra le parti il trasferimento del credito ha efficacia immediata.

Tuttavia, per essere efficace e per dare alla banca piena legittimazione all’incasso, la cessione andrà notificata sia stata notificata al debitore ceduto, o da questi accettata.

E se il cedente nel frattempo si sottopone ad una procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 160 e ss. l.fall., la notifica della cessione andrà eseguita anteriormente al deposito della domanda di concordato presso il Registro delle Imprese. Altrimenti la cessione non potrà considerarsi opponibile e la società cedente continuerà ad avere titolo all’incasso del credito.

A tale conclusione si perviene sulla base del combinato disposto degli artt. 169 e 45 l.f., il quale ultimo prescrive che le formalità necessarie per rendere gli atti opponibili ai terzi e ai creditori concorsuali vadano compiute in data anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo.

Quindi, la cessione di credito va notificata dalla banca al debitore ceduto prima della domanda di concordato del cedente, pena l’inesigibilità del credito.

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