Nel caso deciso da Cass. Civile, Sez. 6, ord. n 12756 del 13/5/2021, Pres. Antonio Valitutti, la Suprema Corte si è trovata di fronte ad una fattispecie di pegno finanziario qualificata come collaterale ai sensi del d.lgs. 170/2004 (“Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria”).

Nel caso di specie una curatela fallimentare aveva citato in giudizio la Banca Popolare di Cividale S.c.p.a. esercitando un’azione revocatoria contro l‘escussione del pegno da parte della banca su titoli posti in garanzia dalla società.

La Corte d’Appello di Trieste aveva modificato la sentenza di primo grado, salvando l’escussione posta in essere dalla banca in forza dell’art. 4 del d.lgs. n. 170/2004, il quale stabilisce che, al verificarsi di un evento determinante l’escussione della garanzia, il creditore pignoratizio abbia la facoltà di procedere con l’escussione in autotutela (nelle forme della vendita coattiva, dell’appropriazione delle attività finanziarie diverse dal contante e dell’imputazione del contante oggetto della garanzia ad estinzione dell’obbligazione finanziaria garantita) e ciò – afferma la norma – “anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione”.

Come già altre pronunce di merito, la sentenza d’appello aveva quindi ritenuto che l’escussione del pegno qualificabile come collaterale finanziario andasse esente da revocatoria.

Se, infatti, il legislatore ha previsto che l’escussione sia esercitabile in un momento successivo all’apertura di un fallimento, allora si può concludere che simile facoltà, a fortiori, di norma e in virtù del d.lgs. n. 170/2004, spetti al creditore pignoratizio in un momento antecedente l’apertura della procedura concorsuale, con conseguente esenzione da revocatoria.

La questione non è stata posta diretamente all’attenzione della Corte di Cassazione, investita soltanto di una questione procedurale, il che ha portato al consolidamento della valutazione di esenzione di revocatoria operata dalla Corte d’Appello.