Il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal D.L. n. 99/2017 prima dell’apertura della l.c.a. non diventa improcedibile in esito all’apertura della procedura, ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell’art. 96 L. fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione.

Lo ha sostenuto Cassazione civile sez. I, 15/03/2022, n.8463 in un caso in cui la sentenza di condanna in grado d’appello contro la Banca Popolare di Vicenza Spa era stata pronunciata prima della messa in liquidazione dell’istituto.

Il D.L. n. 99 del 2017, convertito con modificazioni in L. n. 212 del 2017, contiene la disciplina per l’avvio e lo svolgimento della l.c.a. di Banca popolare di Vicenza s.p.a. e di Veneto Banca s.p.a., nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina Europea in materia di aiuti di Stato.

L’art. 2 in particolare prevede che dopo l’adozione dei decreti dispositivi – (a) della liquidazione coatta amministrativa delle citate banche, (b) della continuazione, ove necessario, dell’esercizio dell’impresa o di determinati rami di attività per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni, (c) della possibilità da parte dei commissari liquidatori di procedere alla cessione di cui al successivo art. 3 in conformità all’offerta vincolante formulata dall’eventuale cessionario, (d) degli interventi indicati all’art. 4 a sostegno della cessione – “l’accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell’art. 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti ai sensi dell’art. 3, retrocessi ai sensi dell’art. 4 o sorti dopo l’avvio della procedura”.

Per la Corte “il quadro normativo, per quanto di tenore volutamente ampio, non supporta la tesi dell’automatica improcedibilità di ogni pretesa afferente a crediti non ceduti che sia stata già azionata in un giudizio definito con sentenza non passata in giudicato”.

Inoltre, “Non può convenirsi con l’indirizzo giurisprudenziale per cui la domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria, proposta prima dell’inizio della liquidazione coatta amministrativa e seguita da sentenza, diviene comunque improcedibile come effetto del principio che tutti i crediti vantati nei confronti dell’imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso. Ciò si è detto anche ove la procedura concorsuale risulti aperta dopo una pronuncia di condanna nei confronti dell’impresa insolvente, nel corso del giudizio in cassazione (Cass. n. 9461-20, cui adde Cass. n. 5662-10). Ma l’assunto si basa su sottolineature non decisive, e cioè che: (1) in materia bancaria, vige l’art. 83 del T.u.b., che esclude che contro la banca in liquidazione coatta possa essere promossa – o, come nella fattispecie, proseguita alcuna azione (oltre che, per qualsiasi titolo, promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare), salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92 in tema di opposizioni allo stato passivo; e che (2) il comma 2 dello stesso art. 83, se da un lato richiama, quale conseguenza della messa in liquidazione coatta dell’istituto bancario, gli effetti previsti dagli artt. 42, 44, 45 e 66, e dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare (fra cui l’essenziale L.Fall., art. 52), dall’altro non reca riferimenti alla L.Fall., art. 96, comma 2, n. 3″.

Pertanto,

Sempre l’art. 2, all’ultimo comma, racchiude peraltro anche una norma di rinvio al T.u.b. e alle disposizioni da esso richiamate per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato: “Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alle liquidazioni coatte amministrative di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate”.

In sostanza per i crediti non ceduti si segue il procedimento di formazione dello stato passivo secondo le norme del T.u.b. e di quelle in esso richiamate.