In tema di ammissione al passivo fallimentare, nell’insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l’onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali. Solo quando il creditore abbia assolto tale onere probatorio, potrà e dovrà darsi rilevanza al comportamento del curatore il quale, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l’onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l’onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola.

Il giudice delegato, o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto della evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d’ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi su fatti in tal modo acquisiti al giudizio.

Lo ha ribadito Cassazione civile sez. I, 14/03/2022, n.8126 in un caso in cui il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo da parte della banca, non aveva assegnato alcuna rilevanza alla mancata contestazione del saldo negativo di conto (e quindi del credito) da parte del curatore, considerando dirimente l’assenza di prova, da parte della banca, circa la movimentazione integrale del rapporto dall’inizio alla chiusura.