“Non è riconducibile alla figura del pegno irregolare la consegna di titoli di credito accompagnata da accordi rivolti a disciplinare i poteri ed i compiti della banca al fine della cessione a terzi dei titoli stessi in caso di inadempimento del debitore, giacché tali previsioni, indipendentemente dalla circostanza che abbiano un contento riproduttivo degli artt. 2796 e 2797 cod. civ. in tema di vendita della cosa ricevuta in pegno regolare, ovvero introducano legittime modifiche convenzionali alla disciplina di legge, sono in goni caso radicalmente incompatibili con l’indicato passaggio della titolarità (necessariamente indicante piena disponibilità), mentre si armonizzano soltanto con i connotati del pegno regolare, nel quale il creditore non si soddisfa trattenendo il bene già a lui trasferito, ma deve custodirlo in attesa dell’adempimento, e restituirlo, se questo si verifichi, potendo altrimenti soltanto richiedere la vendita o l’assegnazione.”

E’ quanto soistenuto da Tribunale Tempio Pausania sez. I, 13/04/2022, (ud. 13/04/2022, dep. 13/04/2022), n.136 in una fattispecie in cui, in conseguenza dell’inadempimento della propria cliente, la banca aveva escusso e realizzato mediante liquidazione sul mercato il pegno costituito su una serie di titoli finanziari, incamerando l’intera somma realizzata, in quanto inferiore al complessivo credito vantato.

Dopo circa tre mesi la cliente fallì e la curatela esercitò azione revocatoria di tale atto di realizzo.

In causa la banca eccepì la natura di pegno irregolare della garanzia per eccepirne l’esenzione dall’azione revocatoria, ma il Tribunale ha sostenuto che “la fattispecie oggetto di causa deve essere qualificata quale pegno regolare, perché l’art. 6 del contratto di costituzione prevede la consegna di titoli di credito accompagnata da accordi rivolti a disciplinare i poteri ed i compiti della banca al fine della cessione a terzi dei titoli stessi in caso di inadempimento del debitore”.

In altri termini “la facoltà indicata in contratto non può intendersi come attribuzione del diritto di disposizione del titolo vincolato a pegno, ma una mera modalità attraverso la quale può trovare attuazione coattiva la tutela del creditore”.

Più in particolare, “con il contratto costitutivo del pegno la società (fallita) non ha trasferito la proprietà dei titoli a favore della Banca convenuta, la quale infatti non poteva disporne immediatamente, ma solo in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, nel qual caso la Banca poteva esclusivamente vendere i titoli con le modalità concordate.”

Pertanto, ogni qualvolta la regolamentazione contrattuale di costituzione del pegno contenga una disciplina affine a quella prevista dagli artt. 2796 e 2797 cod. civ. in tema di vendita della cosa ricevuta in garanzia, si dovrà ritenere di essere di fronte ad una figura di pegno regolare, soggetto a revocatoria.