Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrivano abusivamente servizi finanziari.
L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengano offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
– GrouPolo LTD (sito http://www.4capital.io)
– “Globalinvestous” (sito https://global-investousfx.com e relativa pagina https://client.global-investousfx.com)
– Ingenue Consulting LLC (sito https://tradon.pro e relativa pagina https://webtrader.tradon.cc)
– Bodacious Consulting LLC (sito https://unionsmarket.group)
– “Tradebaionics” (sito http://www.tradebaionics.com)
Sale, così, a 693 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi.
L’abusivismo finanziario è previsto anche come fattispecie di reato dall’art. 166 del TUF, che punisce con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto :
a) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio;
b) offre in Italia quote o azioni di OICR;
c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento.
c-bis) svolge servizi di comunicazione dati.