La Prima Sezione della Corte di cassazione, presieduta dal dott. Antonio Valitutti, ha affermato in due recenti sentenze che la competenza a decidere delle nullità antitrust spetti al giudice ordinario laddove la questione sia sollevata in via di eccezione.

Lo ha detto dapprima con la pronuncia Cass. civ., sez. I, 16 Aprile 2024, n. 10326, affermando che “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale, solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di mera eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale“.

Ha quindi ribadito il concetto con Cass. civ., sez. 1, 21 maggio 2024, n. 14185, ritenendo che “Nella specie, è da condividere la requisitoria del Pubblico Ministero. Invero, va ritenuta la competenza del Tribunale di Gela in ordine al giudizio d’opposizione al decreto ingiuntivo proposto dai richiedenti il regolamento di competenza, non avendo i medesimi opponenti proposto domanda (diretta, n.d.r.) di nullità della fideiussione ABI. Per quanto esposto, in accoglimento del regolamento, va cassata l’ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di Gela, dichiarata la competenza dello stesso Tribunale di Gela in ordine al giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo promosso innanzi al Tribunale di Napoli.”

Si può quindi ormai dare per pacifico che qualora la contestazione di invaldità della fideiussione per violazione della normativa antitrust venga sollevata in via di eccezione (anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, che nella sostanza equivale ad una comparsa di risposta) la competenza rimanga attratta al giudice ordinario.

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