Alla fine è arrivato il tanto atteso pronunciamento delle Sezioni Unite sui piani di ammortamento alla francese.

Con la sentenza Cassazione civile Sez. Un., 29/5/2024, n. 15130 la Suprema Corte ha ritenuto che il tradizionale piano di ammortamento alla francese (i) non sottenda alcun fenomeno anatocistico, (ii) non determini l’invalidità del contratto per indeterminatezza, (iii) né l’invalidità per difetto di trasparenza ai sensi dell’art. 117 TUB.

Queste in sintesi le motivazioni.

Anatocismo

Benchè l’anatocismo non fosse una questione rimessa alla valutazione della Corte, questa l’ha ritenuta “comunque ineludibile, poiché, ad avviso del Tribunale rimettente, la produzione di interessi su interessi – benché “non vietata sic et simpliciter” (ord. pag. 8) o, in altri termini, consentita a certe condizioni (cfr. delibera CICR del febbraio 2000) – sarebbe all’origine di un prezzo o di un costo occulto del prestito per il mutuatario, rilevante sia sul piano della determinatezza dell’oggetto del contratto sia sul piano della trasparenza bancaria.

Per le Sezioni Unite “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo“.

Invero, dice la Corte, “come osservato dalla Procura Generale, l’ammortamento alla francese prevede che l’obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull’intero capitale erogato benché quest’ultimo non sia ancora integralmente esigibile – come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. “all’italiana” in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull’intero importo mutuato e non su quello residuo – ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l’obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi“.

Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi, sostiene la Corte, “rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime ‘composto’ che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento ‘alla francese’ standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)“.

Interessante la conclusione a cui arriva la Corte, perché, pur ritenendo che non si sia di fronte ad un fenomeno anatocistico, lascia spazio a contestazioni avento ad oggetto il tasso effettivo nel caso concreto.

Non potrebbe escludersi in astratto” – afferma la Corte – “che l’operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l’affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento “alla francese”, può rispondersi avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc’anzi descritta.

L’esigibilità anticipata degli interessi

Come la stessa Corte rileva, il principale argomento critico utilizzato contro il sistema di ammortamento alla francese è che esso comporta – come riflesso ex ante della programmata imputazione dei pagamenti a interessi in misura maggiore che al capitale – che il debito da interessi diventi esigibile prima che diventi esigibile il capitale cui è correlato e per una misura superiore alla quota di capitale nel contempo divenuto esigibile, il che si assume non essere consentito dall’art. 821, comma 3, c.c.

Si può tuttavia replicare – osserva la Corte – “che lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l’art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi ‘maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto’ del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore.

Se è vero che la maturazione (o il sorgere) del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono poiché gli interessi maturano già al momento della consegna del bene fruttifero ma diventano esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale (salvo, appunto, diverso accordo tra le parti), per la Corte “si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati ‘in ragione d’anno’ (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati -per accordo tra le parti sancito nel contratto cui il piano è allegato – al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d. ‘all’italiana‘”.

La natura compensativa degli interessi – precisa la Corte – “fa sì che essi decorrano sul capitale ‘anche se questo non è ancora (o non interamente) esigibile (cfr. art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l’interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo (sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia’, art. 820, comma 3, c.c.).

Per la Corte, in particolare, “Condizionare la esigibilità degli interessi alla esigibilità dell’intero capitale, con la conseguenza che il creditore potrebbe ritrarre i frutti tutti in una volta alla fine dell’operazione, metterebbe in crisi il funzionamento della regola, coerente con l’ordinato svolgimento della vita economica e sociale, della remunerazione periodica del capitale e della conseguente esigibilità periodica degli interessi, a favore di una regola – diversa da quella negozialmente assunta -che non potrebbe essere unilateralmente imposta al creditore ex post. La regola della esigibilità periodica degli interessi – che fonda la piena libertà delle parti di concordarla – è ulteriormente dimostrata dall’accostamento nell’art 820, comma 3, c.c. degli interessi a ogni tipo di rendita e ai corrispettivi delle locazioni cioè a prestazioni con cadenza tipicamente periodica.”

La Corte cita poi quella parte della dottrina secondo la quale, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile sarebbe “confermato dall’art. 1820 c.c. che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale. L’obbligazione degli interessi è definita come ‘accessoria’ per indicare che il vincolo è genetico nel senso che dipende nella sua vicenda costitutiva dalla obbligazione principale ma, una volta venuta ad esistenza, si stacca dalla sua causa genetica e assume una propria autonomia.”

Per la Corte la legittimità dell’esigibilità anticipata degli interessi “non proviene neppure dagli artt. 1193 e 1194 c.c. che, lungi dal fondare un diritto del debitore di imputare il pagamento al capitale anziché agli interessi, pongono la regola opposta della prioritaria imputazione del pagamento agli interessi (in mancanza del consenso del creditore), cui le parti non hanno derogato, avendola confermata pattuendo un piano di rimborso che prevede l’imputazione prioritaria e prevalente dei versamenti iniziali agli interessi determinati in misura decrescente.”

In conclusione, “Come rilevato dalla Procura Generale, è quindi senz’altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un’unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.).

Ammortamento francese e indeterminatezza dell’oggetto

Per la Corte, la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall’art. 117, comma 4, T.u.b. (“I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati”), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un “prezzo” o costo aggiuntivo del prestito e all’applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).

In particolare, “L’indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell’oggetto del contratto.”

Il maggior carico di interessi del prestito non dipende, infatti, da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma “dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell’equivalente del capitale ricevuto“.

In sostanza, “in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev’essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch’esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all’art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l’eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l’obbligo di indicare l’ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le “Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza” adottate dalla Banca d’Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell’art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di “credito ai consumatori” e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di “credito immobiliare ai consumatori”).”

In conclusione, per la Corte deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell’oggetto del contratto causandone la nullità parziale.

Ammortamento francese e trasparenza

Per la Corte, la differenza tra il piano “alla francese” e quello “all’italiana” “i due piani di ammortamento “non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento “alla francese” sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall’essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato; detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell’ammortamento “all’italiana” si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.

Indicazioni in senso diverso non provengono dalla normativa primaria e secondaria vigenti ratione temporis (all’epoca di stipulazione del contratto nel 2007) e successivamente.

Con riguardo alla prima, l’art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l’esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di “credito immobiliare ai consumatori” (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120-novies T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di “credito ai consumatori” (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell’art. 117, comma 4) l’indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli “interessi e (di) tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili…” (art. 125-bis, comma 6, in relazione all’art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di “credito ai consumatori” che, all’art. 21, comma 2, prevede che “il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell’intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento (che) indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi (e) contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l’ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi”).

Analogamente, per la Corte, a normativa secondaria non richiede l’indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio 2000 (in relazione all’art. 120, comma 2, T.u.b.), in tema di trasparenza contrattuale, non è utile alla tesi della difesa Po.Ga. che la invoca, riguardando “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti” o la produzione di “interessi sugli interessi” come effetto eventuale della capitalizzazione (art. 6) – con conseguente incidenza sul tasso effettivo – cioè situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento criticato (indicazioni contrastanti con la conclusione condivisa dal Collegio non si ricavano neppure dalle disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 in tema di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” e dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, in qualità di presidente del CICR, del 3 agosto 2016 sulle “modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria” e del 29 settembre 2016 in tema di “disposizioni sul credito immobiliare ai consumatori”).

Un piano di rimborso come quello controverso nel caso di specie (definito “alla francese tradizionale”), per la Corte “contiene in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Ciò è conforme alle menzionate disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l’informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più (l’allegato 4E delle suddette “disposizioni” contiene il “Prospetto Informativo Europeo Standardizzato” con una tabella di ammortamento che indica, appunto, le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e le spese).

Ed allora, se il contratto “trasparente” è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno, “tale è quello di cui si discute, avendo l’istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell’offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.

Alla fine, le Sezioni Unite, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno con ordinanza del 19 luglio 2023, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., hanno quindi enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.

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