La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge Finanziaria per il 2025), all’art. 1, comma 30, lett. b), ha introdotto stabilmente la possibilità di affrancare la fiscalità delle plusvalenze sulla cessione dipartecipazioni societarie.
Introdotta per la prima volta dalla Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (a valere con decorrenza dal 1° gennaio 2002) tale possibilità, prevista sempre come misura temporanea, è stata riproposta sistematicamente ogni anno per ben 19 volte.
Adesso, tale misura diventa strutturale e, pertanto, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del D.P.R, 22/12/1986 n. 917 (TUIR), per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1 gennaio di ciascun anno, potrà essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto (o di sottoscrizione del capitale), il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato entro il 30 novembre del medesimo anno, a un’imposta sostituiva e che entro la stessa data tale valore sia stato certificato da una perizia asseverata.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a tre rate annuali di pari importo a partire dalla stessa data del 30 novembre, pagando, sulle rate successive alla prima, gli interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata).
Possono beneficiare di questa speciale disciplina:
- le persone fisiche;
- le società semplici (comprese le società e associazioni a esse fiscalmente equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.);
- gli enti non commerciali (con riferimento a operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate);
- i soggetti non residenti le cui plusvalenze siano imponibili in Italia.
La rideterminazione del valore per l’anno 2025
L’imposta sostitutiva da pagare per la rideterminazione del valore delle quote e partecipazioni societarie è stata incrementata per il 2025 nella misura del 18%, dalla precedente misura (valevole per gli anni di imposta 2023 e 2024) del 16% (nel 2022 era invece pari al 14%, per gli anni di imposta 2021 e 2020 all’11%, per il periodo di imposta 2019 all’11% per le partecipazioni qualificate e al 10% per le partecipazioni non qualificate, mentre nei precedenti periodi di imposta 2018, 2017, 2016 era prevista un’aliquota unica pari all’8%).
Pertanto, per l’anno 2025, si potranno affrancare, sino al 30 novembre 2025 i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1 gennaio 2025 e ciò pagando un’imposta sostituiva pari al 18% del relativo valore alla data del 1° gennaio 2025 valore da determinarsi come segue:
- per le quote e partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione possedute alla data del 1° gennaio 2025 mediante apposita perizia giurata di stima da formalizzare entro il 30 novembre 2024 (il valore periziato va riferito all’intero patrimoniale sociale);
- per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2025, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024. Per tali titoli, quote, diritti il valore sul quale applicare l’imposta sostitutiva non va, pertanto, determinato con perizia (come previsto per le partecipazioni non negoziate) ma lo stesso è dato dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024 (ossia nell’ultimo mese antecedente la data di riferimento del valore di tali titoli, quote e diritti, individuato nel 1° gennaio 2025).