È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024 il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, con cui il Governo ha introdotto misure urgenti di natura fiscale, proroghe di termini normativi e interventi economici (cosiddetto Decreto Omnibus).
Il Decreto, tra l’altro, contiene la proroga del termine per la rivalutazione di terreni e partecipazioni.
La Legge di Bilancio 2024, legge del 30.12.2023 n. 213, aveva riconfermato la riapertura dei termini per la rivalutazione di attivi posseduti dal 1° gennaio 2024, con scadenza posa al 30 giugno 2024.
L’agevolazione ormai nota è quella proposta in origine dalla legge 448/2001 e poi ripetutamente prorogata di anno in anno con aliquote diverse.
Essa consente di sostituire al costo storico di determinati beni (partecipazioni quotate non quotate e terreni edificabili con destinazione agricola) il valore risultante da apposita perizia di stima, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” nella misura oggi fissata al 16%, allo scopo di ridurre il carico fiscale sulla plusvalenza emergente in ipotesi di cessione.
Il Decreto Omnibus prevede la proroga della misura al 30 novembre 2024.
Scade così il 30 novembre anche il pagamento dell’unica o prima rata per la rivalutazione dei terreni e delle quote 2024.
L’imposta sostitutiva può infatti essere versata, alternativamente:
- in un’unica soluzione, entro il prossimo 30/11/2024;
- in 3 rate annuali di pari importo, con la prima rata da versare entro il prossimo 30/11/2024.
In caso di opzione per la rateizzazione, i termini di versamento diventano i seguenti:
- 30/11/2024 per la prima rata pari a 1/3 del 100% dell’imposta sostitutiva;
- 30/11/2025 per la seconda rata pari a 1/3 del 100% dell’imposta sostitutiva + interessi del 3% annuo calcolati dal 30/11/2024;
- 30/11/2026 per la terza rata pari a 1/3 del 100% dell’imposta sostitutiva + interessi del 3% annuo calcolati dal 30/11/2024.
Nel modello F24 di versamento va indicato il codice tributo “8055” e, quale anno di riferimento, il “2024”.
La perizia di stima del valore delle partecipazioni oggetto di rivalutazione deve essere redatta e asseverata entro il prossimo 30/11/2024.
Il mancato giuramento della perizia entro la scadenza di legge compromette il perfezionamento dell’operazione; quest’ultimo è altresì condizionato dal versamento tempestivo dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa.
Invece, l’omesso versamento delle 2 rate successive alla prima non fa venir meno l’efficacia della rivalutazione, così come l’omessa indicazione dei relativi dati nel quadro RT della dichiarazione dei redditi. Il mancato versamento delle rate successive alla prima determina l’iscrizione a ruolo delle stesse da parte dell’Agenzia delle entrate.
È possibile procedere alla rideterminazione del costo fiscale, anche solo per una parte della partecipazione posseduta (cosiddetta “rivalutazione parziale”).
Infine, la rivalutazione della partecipazione può intervenire anche in un momento successivo rispetto alla cessione della quota, senza che la stessa sia vanificata.
Pertanto, ai fini del calcolo della eventuale plusvalenza imponibile, può essere utilizzato il costo fiscale
rideterminato della partecipazione anche laddove l’atto di cessione della partecipazione stessa sia stato stipulato, ad esempio, nel mese di luglio 2024, mentre il pagamento dell’imposta sostitutiva verrà effettuato comunque il prossimo 30/11/2024.