Con la decisione Cassazione civile sez. I, 21/05/2025, n. 13666 la Suprema Corte trova l’occasione per ribadire che “in tema di conto corrente bancario, la presenza di un piano di rientro concordato tra banca e cliente, che abbia natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali per difetto di forma scritta e pertanto non esonera la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente“.

Tale tesi era già stata sostenuta da Cass. civ., sez. 6 – 1, ordinanza n. 2855 del 31/01/2022 e Cass. civ., sez. 1, sent. n. 19792 del 19/09/2014.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che “La decisione della Corte territoriale risulta invece in contrasto con tale principio, nel momento in cui la Corte d’appello ha ritenuto di attribuire valenza integrativa dell’originario contratto di conto corrente ad una scrittura contenente una mera ricognizione di debito accompagnata da un piano di rientro, omettendo in tal modo di considerare che proprio il carattere meramente ricognitivo della scrittura rendeva quest’ultima del tutto inidonea a sostituire le originarie pattuizioni del contratto di conto corrente e, conseguentemente, a precludere per il correntista la possibilità di contestare successivamente la nullità delle clausole del contratto medesimo, per difetto di forma scritta.

Più in generale, il principio è conforme alla giurisprudenza affermatasi in merito alla portata di un atto di ricognizione di debito, che non può mai comportare una sanatorie delle nullità pregressa.

Infatti, “consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, la ricognizione di debito non integra una fonte autonoma di obbligazione, avendo piuttosto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e pertanto non può poi supplire alla mancata documentazione della pattuizione, soggetta alla forma scritta ad substantiam, da cui tragga origine il detto rapporto. Il principio è stato affermato in più occasioni con riguardo al tema degli interessi ultralegali: si è detto, al riguardo, che per la costituzione dell’obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta ad substantiam e che perciò è a tal fine inidonea una ricognizione del debito, atto successivo alla costituzione di detto obbligo” (cfr. Cass. 20 ottobre 2003, n. 15643; Cass. 14 gennaio 1997, n. 280; Cass. 16 marzo 1987, n. 2690).

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