Come è noto, l’opzione è il patto con cui le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione, che equivale quindi a proposta irrevocabile, e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno (art. 1331 c.c.).
Ma nel caso in cui il titolare del diritto di opzione eserciti tale diritto nei termini e alle condizioni pattuite e l’altra parte di rifiuti di dare corso al contratto in tal modo perfezionatosi, che rimedi ha a disposizione la parte adempiente?
Le alternative sono due: 1) ritenere che con l’esercizio dell’opzione si sia perfezionato un contratto definitivo ed efficace a tutti gli effetti, oppure 2) che l’esercizio dell’opzione comporti la stipula di un contratto preliminare.
Nel primo caso, il titolare del diritto di opzione potrà agire per l’adempimento o la risoluzione del contratto conclusosi con il suo esercizio, salvo sempre il risarcimento del danno, mentre nel secondo caso potrà agire solo ai sensi dell’art. 2932 c.c. per ottenere l’esecuzione coattiva dell’obbligo di concludere il contratto definitivo.
Entrambe le soluzioni sono possibili: tutto dipende da come venga scritto il patto di opzione e da quale sia la reale intenzione delle parti.
Dubbi possono sorgere con riguardo a quei patti di opzione in cui si preveda che, a seguito dell’esercizio, le parti debbano poi replicare il contratto in una forma idonea, ad esempio, alla trascrizione (come per gli atti immobiliari) o registrazione presso il registro delle imprese (come per gli atti di cessione di partecipazioni sociali).
In un simile caso si deve ritenere che, laddove il patto prevedesse espressamente il perfezionamento del contratto a seguito dell’esercizio dell’opzione, l’obbligo di replicare lo stesso in altra forma non incida sul suo perfezionamento.
Come è noto, “la causa del patto d’opzione consiste nel rendere ferma per il tempo pattuito la proposta relativamente alla conclusione di un ulteriore contratto, con correlativa attribuzione all’altra del diritto di decidere circa la conclusione di quel contratto entro quel medesimo tempo; l’opzione si inserisce, cioè, in una fattispecie a formazione progressiva della volontà contrattuale, inizialmente costituita da un accordo avente ad oggetto la irrevocabilità della proposta del promettente, ed, in seguito, dalla eventuale accettazione del promissario, che – saldandosi immediatamente con la proposta irrevocabile precedente – perfeziona il negozio giuridico di trasferimento Cass. Sez. 2, 11/10/1986, n. 5950; Cass. Sez. 2, 13/12/1994, n. 10649; Cass. Sez. 2, 25/02/1998, n. 2017; Cass. Sez. 3, 12/12/2002, n. 17737)” (Cassazione civile sez. II, 30/11/2017, n.28762).
E’ stato altresì chiarito che “Il patto d’opzione è (art. 1331 c.c.) un negozio giuridico bilaterale che presuppone una convenzione in virtù della quale una delle parti avanza una proposta tesa alla formazione di un contratto impegnandosi a tenerla ferma per un certo periodo di tempo, e l’altra si riserva di accettarla (Cass. 3339/87). (…) Il nesso strumentale esistente tra contratto preliminare e contratto definitivo non ha nulla in comune con il legame strutturale che intercorre tra il momento iniziale (proposta resa vincolante per accordo tra le parti) ed il momento finale (accettazione) nel fenomeno della formazione progressiva del contratto (opzione), in quanto nell’ipotesi del contratto preliminare unilaterale o bilaterale gli effetti definitivi si producono solo a seguito di un successivo incontro di dichiarazioni tra le parti contraenti, mentre nel caso dell’opzione gli effetti finali si producono in virtù della semplice dichiarazione unilaterale di accettazione della parte non obbligata (Cass. 14 novembre 1978 n. 5236; cass. 26 marzo 1997, n 2692). A seguito del patto di opzione, solo il concedente rimane assoggettato al vincolo di mantenere ferma la sua proposta, mentre l’opzionario non ha alcun obbligo di accettarla. L’opzione determina in capo all’opzionario la nascita di un diritto potestativo che se esercitato conclude automaticamente il contratto di vendita, mentre la posizione del concedente si concreta in una soggezione a mantenere ferma la sua proposta contrattuale, senza ricevere alcuna tutela giuridica che assicuri la effettiva conclusione dell’affare oggetto della sua proposta.” (Cassazione civile sez. III, 21/11/2011, n.24445).
L’azione sarà dunque un’azione di corretto adempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c. e, per il solo caso che non si ritenga già intervenuto fra le parti un contratto perfetto, potrà essere esercitata in subordine l’azione ex art. 2932 c.c.