È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2019 il D.Lgs. 13 febbraio 2019, n. 19 in tema di indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento. Il decreto adegua, altresì, la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Le ragioni del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (“BMR‟ o Regolamento benchmark) sono ben delineate nel considerando n. 1: «La determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari dipende dall’accuratezza e dall’integrità degli indici di riferimento (benchmark). I casi gravi di manipolazione degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, quali il LIBOR, l’EURIBOR e gli indici di riferimento per le valute, nonché le presunte manipolazioni degli indici di riferimento per l’energia e il petrolio, dimostrano che gli indici di riferimento possono essere soggetti a conflitti di interesse».

Allo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori, il BMR ha quindi dettato norme armonizzate per assicurare l’accuratezza, l’integrità e l’affidabilità degli indici usati come parametri di riferimento finanziari nell’Unione europea.

Il benchmark è definito dal BMR come «un indice in riferimento al quale viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l’allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance» (Art. 3, paragrafo 1, BMR).

Adesso il D.Lgs. 19/2019 ha adottato le misure per cui il BMR, agli artt. 41, 41, 43 e 43, ha espressamente richiesto l’intervento degli Stati membri: designazione dell’autorità responsabile dello svolgimento dei compiti istituzionali stabiliti dal regolamento e adozione di misure appropriate che consentano a tale autorità di disporre di tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzione necessari.

Il D.Lgs. 19/2019 ha apportato alcune integrazioni al TUF, inserendovi nuove definizioni (come quelle “benchmark” e di “amministratore di indici di riferimento”) ed ha poi confermato la designazione, già svolta in sede di legge delega ai sensi dell’articolo 40, comma 1, BMR, della CONSOB quale organo a cui spetta la vigilanza degli amministratori di indici, e delle altre autorità nazionali competenti nei propri ambiti di settore (Banca d’Italia, Ivass, Covip; cfr. nuovo art. 4-septies.1 TUF).

Il nuovo apparato sanzionatorio riferito direttamente alla violazione del BMR si trova nel nuovo art. 190bis.1 e poi all’art. 194 TUF, introdotto dal decreto delegato.

Non si tratta di sanzioni penali, ma amministrative, perché le fattispecie previste nel BMR attengono, in tutti i casi, alla violazione di precetti che impongono adempimenti di natura procedurale. La manipolazione di un benchmark è invece assistita da rimedio sanzionatorio penale nella direttiva 2014/57/UE (MAD II) nonché da rimedio sanzionatorio amministrativo nel regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR), ed è sanzionata nel TUF dagli Artt. 185, comma 2-ter, lettera c) e 187-ter, comma 1, in quanto rientrante tra le fattispecie di manipolazione del mercato previste dalla disciplina europea sugli abusi di mercato.