Le regole in materia di “aiuti di stato” aprono troppe brecce in materie diverse dalla concorrenza, che è quella per cui la relativa disciplina è stata concepita (si pensi alla materia fiscale, dove le norme in materia di “aiuti di stato” possono portare a invalidare le intese di tax ruling intervenute fra Paesi membri e multinazionali)?

Su questa domanda si baserà sempre di più il dibattito in futuro e, da oggi, anche in materia bancaria proprio a seguito della pronuncia del Tribunale Ue del 19 marzo 2019 nelle cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16. Per molti commentatori si tratta di una decisione epocale, capace di riscrivere la storia dei salvataggi bancari degli ultimi anni.

Vediamo di che si tratta.

Nel 2013 la Banca Popolare di Bari manifestò il proprio interessamento a sottoscrivere un aumento di capitale di Banca Tercas, posta nel 2012 in amministrazione straordinaria a seguito d’irregolarità riscontrate dalla Banca d’Italia.

Tra le condizioni poste dalla BPB per tale operazione vi era la copertura da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) del deficit patrimoniale di banca Tercas, nonché la realizzazione di una apposita revisione dei conti della banca target.

Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche e di tipo mutualistico, che dispone della facoltà d’intervenire a favore dei suoi membri, non solo a titolo di garanzia legale dei depositi, ma anche, su base volontaria, nel capotale di banche in difficoltà, conformemente al suo statuto, se tale intervento consente di ridurre gli oneri che possono risultare dalla garanzia dei depositi gravante sui suoi membri.

Nel 2014, ritenendo la convenienza economica dell’intervento a favore di Tercas rispetto al rimborso dei depositanti di tale banca, il FITD deciso di coprire il deficit patrimoniale di Tercas e di concederle determinate garanzie. Tali misure vennero approvate dalla Banca d’Italia.

La Commissione Ue aprì però un’indagine approfondita su tali misure in ragione dei dubbi di compatibilità con le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Con decisione del 23 dicembre 2015,la Commissione giunse alla conclusione che le misure costituivano però un aiuto di Stato in violazione del Trattato cotitutivo dell’Ue.

L’Italia (causa T-98/16), la BPB (causa T-196/16) e il FITD, sostenuto dalla Banca d’Italia (causa T-198/16) hanno quindi chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare la decisione della Commissione.

Con la sentenza di ieri, il Tribunale ha accolto i ricorsi ed ha annullato la decisione della Commissione, stabilendo che quest’ultima abbia erroneamente ritenuto che l’intervento del Fitd presupponesse l’uso di risorse statali e fosse imputabile allo Stato.

Per quanto riguarda la nozione di «aiuto concesso da uno Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Tribunale ha rammentato che esso deve presentare due condizioni distinte e cumulative: essere, appunto, imputabile allo Stato e essere concesso mediante risorse statali.

Con riferimento alla condizione d’imputabilità dell’aiuto allo Stato, il Tribunale ha osservato che, poiché l’intervento in favore di Tercas sarebbe stato concesso da un ente privato, ossia il FITD, la Commissione arebbe dvuto disporre d’indizi sufficienti ad affermare che tale intervento fosse stato adottato sotto l’influenza o il controllo effettivo delle autorità pubbliche e che, di conseguenza, esso fosse, in realtà, imputabile proprio allo Stato.

Nel caso di specie, però, la Commissione non disponeva d’indizi sufficienti per un simile giudizio. Al contrario, numerosi elementi facevano ritenere che il FITD avesse agito in modo autonomo al momento dell’adozione dell’intervento a favore di Tercas.

A tal riguardo, il Tribunale ha ritienuto, innanzitutto, che il mandato conferito al FITD dalla legge italiana consista unicamente nel rimborsare i depositanti (entro il limite di 100.000 euro per depositante), in quanto sistema di garanzia dei depositi, quando una banca membro di tale consorzio è oggetto di una liquidazione coatta amministrativa. Al di fuori di tale ambito, il FITD non agisce in esecuzione di un mandato pubblico imposto dalla normativa italiana. Gli interventi di sostegno a favore di Tercas hanno quindi una finalità diversa da quella derivante da detto sistema di garanzia dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa e non costituiscono l’esecuzione di un mandato pubblico. Il Tribunale ha osservato, poi, che la Commissione non abbia dimostrato il coinvolgimento delle autorità pubbliche italiane nell’adozione della misura in questione.

A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato che il FITD è un consorzio di diritto privato che agisce, in forza del suo statuto, «per conto e nell’interesse delle consorziate». Inoltre, i suoi organi direttivi sono eletti dall’assemblea generale del FITD e sono, come quest’ultima, composti esclusivamente da rappresentanti delle banche consorziate. In tali circostanze, il Tribunale ha sottolineato che l’autorizzazione, da parte della Banca d’Italia, dell’intervento del FITD a favore di Tercas non costituisse un indizio che consentisse d’imputare la misura allo Stato italiano. Infatti, quando la Banca d’Italia autorizzò tali aiuti, essa si limitò a un controllo della loro conformità con il quadro normativo a fini di vigilanza prudenziale e non impose al FITD d’intervenire a sostegno di Tercas. Inoltre, l’intervento della Banca d’Italia nei negoziati tra il FITD, la BPB e il commissario straordinario di Tercas fu solo espressione di un dialogo legittimo e regolare con l’autorità di vigilanza, senza che quest’ultimo abbia avuto un impatto sulla decisione del FITD d’intervenire a favore di Tercas. Con riferimento alla condizione riguardante il finanziamento dell’intervento mediante risorse statali, il Tribunale ha concluso che la Commissione non abbia dimostrato che i fondi concessi a Tercas a titolo di sostegno da parte del FITD fossero controllati dalle autorità pubbliche italiane.

Il Tribunale ha rilevato, a tal riguardo, che l’intervento del FITD a favore di Tercas abbia tratto origine da una proposta presentata inizialmente dalla BPB e ripresa successivamente da Tercas, conformemente allo statuto del FITD, utilizzando fondi forniti dalle banche membre del FITD, e nell’interesse dei membri del FITD, poiché l’aiuto a Tercas risultava meno oneroso rispetto all’attuazione della garanzia legale a favore dei depositanti di Tercas, in caso di liquidazione coatta amministrativa di quest’ultima.