Sentenza a favore di un risparmiatore che ha ottenuto il riconoscimento della manipolazione del tasso euribor, come accertata dalla Commissione Ue nel 2013 e nel 2016, rispetto al prodotto di credito stipulato con una banca estranea al cartello anticoncorrenziale.

“La banca convenuta non ha partecipato all’intesa anticoncorrenziale nel periodo (2005-2008) in cui è stata accertata la manipolazione dei tassi, ma è pur vero che la stessa ha utilizzato i tassi euribor manipolati (come tutto il resto del mercato dei mutui a tasso variabile), che in quanto tale deve ritenersi contrastante con il disposto dell’art. 101 TFUE, dando così luogo alla violazione dell’art. 1418 c.c. Nello specifico sussiste altresì una presunzione iuris tantum di esistenza del danno cagionato dall’illecito (direttiva 2014/104/Ue art. 14 comma 2 e 7), con conseguente inversione dell’onere della prova, spettando pertanto alla banca convenuta dimostrare che non c’è stato aumento del tasso a seguito del cartello o che l’aumento trova origine in altra causa. Deve pertanto ritenersi acclarato che la banca convenuta, pur non avendo partecipato direttamente alla manipolazione, nel periodo in contestazione ha adottato il tasso manipolato, ricevendo così una remunerazione più alta di quella che avrebbe percepito se il tasso non fosse stato modificato. Gli oneri del mutuo andranno quindi ricalcolati sulla base del tasso sanzionatorio di cui all’art. 117 comma 7 TUB”.

Giudice di Pace di Buccino, Giudice Avv. Rosaria Rita Rizzi, sent. n. 48/2019, 25.2.2019