Sono due le recenti sentenze con cui la Suprema Corte è tornata sulla questione della validità dei mutui fondiari concessi oltre il limite di finanziabilità.
La pronuncia Cass. civ. Sez. III Sent., 28/06/2019, n. 17439 ha affermato che “In tema di mutuo fondiario il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non esaurisce i suoi effetti sul piano della condotta dell’istituto di credito mutuante, ma è elemento essenziale per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario e quindi, per l’applicabilità della relativa disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, in favore del creditore”.
“Pertanto” – ha proseguito la Corte – “il superamento di tale limite comporta, tanto ove sia necessario inferirne la nullità dell’intero contratto, salva la conversione ex art. 1424 c.c., quanto ove sia sufficiente la riqualificazione di quello come mutuo ordinario con disapplicazione della disciplina di privilegio, la sicura non operatività della norma che esenta il creditore fondiario dall’obbligo di previa notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 41, comma 1, del citato d. lgs.”.
Pertanto, per poter avviare un’escuzione sulla base di un mutuo a rischio di perdere il privilegio della fondiarietà, sarà sempre bene per la banca avviare la procedura espropriativa notificando preliminarmente il titolo esecutivo (l’atto notarile di mutuo) ed il precetto.
La più recente Cass. civ. 30/08/2019, n. 21850 ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza per questo entrare nel merito della questione che la Corte d’appello aveva risolto dichiarando la nullità di un mutuo fondiario per mancanza di causa perché concesso con lo scopo di estinguere una certa esposizione debitoria.
La vera pecca di quel ricorso, come rilevato dalla stessa Corte, è stata però quella di non impugnare la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva sancito la nullità radicale del muto escludendone la possibilità sopravvivenza parziale ex art. 1419 c.c.