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La Prima Sezione della Corte di Cassazione civile ha di recente ribadito l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2018 in merito alla ricomprensione della CMS nella ricostruzione del TEG ai fini antiusura.

Con la sentenza n. 16303/2018, le Sezioni Unite avevano affermato che “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009 (che ha introdotto una disciplina legale per quella che siamo soliti chiamare commissione di massimo scoperto, n.d.r.), ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati“.

Per le Sezioni Unite, in sostanza, solo in caso di superamento della soglia speciale dedicata alla CMS, questa avrebbe potuto inglobarsi nel TEG, per la quota rispettiva di eccedenza.
Tale orientamento è stato adesso ribadito da Cass. civ. Sez. I Ord., 02/10/2019, n. 24591, che ha affermato che “In materia di contratto di conto corrente bancario, ed in riferimento ai rapporti svoltisi in tutto o in parte nel periodo anteriore al primo gennaio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2 bis del D.L. n. 185 del 2008 (che ha introdotto una disciplina legale per quella che siamo soliti chiamare commissione di massimo scoperto, n.d.r.), al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell’usura, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG, l’interesse praticato in concreto) con il “tasso soglia”, nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 2008, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità”.