“A differenza di quanto sostengono i ricorrenti, dalla nota ordinanza di Cassazione Civile n. 29810 del 12/12/2017 (quella che in un inciso sembrò ritenere la nullità assoluta delle fideiussioni ricalcanti lo schema ABI censurato nel 2003, n.d.r.) non può farsi discendere, né si può presumere la qualificazione tout court delle “Norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione del 2003″ quali intese illecite, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative, né la nullità in toto del contratto di fideiussione di cui si discute”.
Con queste parole trancianti la pronuncia di Cassazione civile n. 24044 del 26.9.2019 ha escluso la nullità totale dei negozi fideiussori che ricalchino il noto schema ABI censurato da Banca d’Italia nel 2005.
Nell’altro passaggio saliente della sentenza, la Corte ha aggiunto che “Laddove l’assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite, potrà trovare applicazione l’art. 1419 cod. civ. in tema di nullità parziale”.