Fabrizio Balassone, Capo del Servizio Struttura economica di Banca d’Italia, ha tenuto un’audizione sul tema “Conversione in legge del DL 8 aprile 2020, n. 23 (misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali)”, davanti alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati.

Bene le misure messe in campo dal Governo

A proposito delle misure di sostegno finanziario messe in campo dal Governo con il c.d. Decreto Liquidità (nuova linea di garanzie statali concesse attraverso SACE S.p.A. per un importo complessivo di 200 miliardi, ampliamento al 90% della quota di riassicurazione del Mef dei crediti all’esportazione assicurati dalla stessa SACE, più facile accesso, per l’anno in corso, al Fondo centrale di garanzia per le PMi), il dott. Balassone ha affermato che “La concessione di garanzie pubbliche, soprattutto alle PMI, è uno strumento adatto a incentivare le banche a fornire la liquidità necessaria a far fronte alla crisi. La sua efficacia richiede che le norme che ne regolano l’utilizzo siano rese rapidamente operative, che le strutture che lo gestiscono abbiano le risorse (finanziarie e tecniche) necessarie, che le garanzie vengano effettivamente concesse alle imprese che ne hanno bisogno per superare l’emergenza e che il processo sia al riparo dai rischi di infiltrazione da parte di attività illegali. Si richiede, in altri termini, di condurre al meglio un difficile esercizio di conciliazione delle esigenze di rapidità d’azione con quelle di controllo di efficacia e di legalità.

L’impatto sui conti pubblici

Per il dott. Balassone, “Nelle valutazioni ufficiali l’impatto sull’indebitamento netto delle misure contenute nel decreto in esame è nullo nell’immediato. Da un lato, come detto, il provvedimento prevede che i versamenti fiscali sospesi vengano effettuati comunque entro l’anno. Dall’altro, le garanzie complessivamente rilasciate attraverso la SACE sono considerate non standardizzate (one-off) e pertanto da contabilizzare, sia nell’indebitamento netto sia nel debito pubblico, solo in caso di effettiva escussione“.

“Vi sono tuttavia alcuni elementi di rischio. Innanzitutto, la sospensione temporanea dei versamenti fiscali ha accresciuto significativamente la necessità per il Tesoro di ricorrere al mercato nel mese in corso e nel prossimo; le valutazioni ufficiali indicano in circa 16 miliardi l’entità dei versamenti che sarebbero differiti al secondo semestre del 2020. In secondo luogo, oltre il brevissimo termine, i conti pubblici relativi a quest’anno potrebbero risentire dell’eventuale illiquidità dei contribuenti al momento dicompensare quanto non versato in precedenza. Infine, l’entità delle garanzie statali concedibili comporta in prospettiva la possibilità di dover far fronte a esborsi significativi anche in presenza di percentuali di escussione fisiologiche”.

“L’ammontare delle garanzie pubbliche alle imprese complessivamente attivabili sulla base dei decreti 18 (Cura Italia) e 23 (Liquidità) nel 2020 si colloca intorno ai 450 miliardi, circa 5 volte il valore di quelle in essere alla fine del 2019. Data la gravità della crisi e l’incertezza sui tempi e sulla rapidità della ripresa dell’attività economica, la probabilità di una futura escussione di tali garanzie sarà verosimilmente molto più elevata che in condizioni normali. Gli oneri per le finanze pubbliche, seppure distribuiti su più esercizi (i prestiti ammessi a garanzia possono avere una durata massima di sei anni) potranno essere significativi. I tassi di insolvenza potrebbero anche superare quelli del biennio 2012-2013, quando si avvicinarono al 10%, risentendo dell’ampliamento della platea dei beneficiari (sono incluse, tra l’altro, le imprese con prestiti deteriorati), delle più elevate percentuali di copertura e dell’assenza di previsioni che limitino l’utilizzo delle garanzie ai soli nuovi finanziamenti o al rinnovo di quelli in scadenza contrattuale”.

L’accesso al credito

Per il dott. Balassone “I provvedimenti mirati al sostegno dell’accesso al credito possono contribuire ad arginare la crisi di liquidità delle imprese. Ipotizzando il pieno utilizzo delle attività liquide presenti nei loro bilanci e dei margini disponibili sulle linee di credito già accordate, si stima che nei cinque mesi che intercorrono tra marzo e luglio le imprese potrebbero cumulare un fabbisogno aggiuntivo di fondi esterni dell’ordine di 50 miliardi. Dovrebbe consentire di farvi fronte il volume, come detto elevato, delle garanzie pubbliche che possono essere rilasciate; le quote di copertura, pari di norma al 90 per cento, incentivano gli intermediari a sostenere le imprese in difficoltà. Nell’esaminare l’intervento, tuttavia, emergono alcuni aspetti critici relativi all’allocazione dei fondi pubblici, alla qualità dei finanziamenti garantiti e all’ammontare effettivamente concedibile di garanzie. Al fine di ridurre i tempi necessari per la concessione dei finanziamenti sono state sospese le procedure di valutazione del merito di credito dei debitori da parte del Medio Credito Centrale che gestisce il Fondo di garanzia per le PMI e non ne sono state previste per la maggior parte delle garanzie concesse dalla SACE. Tale scelta appare giustificabile in via temporanea ed eccezionale per evitare ritardi operativi dovuti all’elevato numero di pratiche da esaminare, incide però negativamente sulla capacità di utilizzare le garanzie in modo efficiente: in alcuni casi il credito potrebbe affluire a imprese comunque destinate a non superare la crisi”.

“Per le garanzie concesse dalla SACE (ex art. 1), e per gran parte di quelle concesse dall’FCG, si richiede che, in generale, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti dell’impresa beneficiaria del prestito non sia inferiore a quello esistente alla data di entrata in vigore del decreto, ma non che il prestito garantito sia addizionale rispetto a quelli in essere alla stessa data. In alcuni casi è anche prevista la possibilità di concedere la garanzia in presenza di una riduzione del credito, se c’è l’accordo tra le parti. Queste previsioni, che nelle intenzioni sono giustificate dalla volontà non solo di agevolare i prestiti addizionali ma anche di mitigare il rischio di mancato rifinanziamento di quelli in scadenza, accrescono gli incentivi per gli intermediari ad acquisire la garanzia statale su prestiti concessi in passato a soggetti che erano finanziariamente vulnerabili già prima della crisi da Covid-19 (e, nel caso delle garanzie concesse dalla SACE, per importi potenzialmente molto elevati). Si potrebbe considerare di subordinare la concessione delle garanzie all’ampliamento del credito o al rinnovo di quello in scadenza contrattuale per consentire di utilizzare questo strumento in maniera più efficiente”.

“Un altro tema importante riguarda la rapidità di attuazione delle norme. Al riguardo assume particolare rilievo la questione dei controlli da effettuare per l’erogazione dei finanziamenti, in particolare per quanto riguarda i prestiti fino a 25.000 euro di cui all’art. 13, comma 1, lettera m). Il decreto non esclude la possibilità di una valutazione di merito da parte dei finanziatori. A questo proposito le banche hanno adottato prassi eterogenee: alcune erogano il finanziamento dopo avere effettuato un riscontro formale della completezza della documentazione prevista; altre hanno definito anche un processo,più o meno semplificato,per la valutazione del merito di credito della clientela”.

Le garanzie da sole non bastano

In conclusione del suo intervento, il dott. Balassone ha affermato che “Vi è un ampio consenso sull’utilità delle garanzie pubbliche sul credito come strumento per affrontare emergenze di liquidità nella fase più acuta della crisi. Lo testimonia l’esteso ricorso a questi programmi soprattutto da parte dei principali paesi europei nei quali le banche svolgono un ruolo centrale per il finanziamento dell’economia. In rapporto al PIL, il valore delle garanzie statali recentemente introdotte per fronteggiare la crisi è prossimo al 10 per cento in Spagna, al 15 in Francia e al 25 in Germania e in Italia. Le norme del decreto che regolano l’utilizzo delle garanzie andranno rese rapidamente operative, con le risorse finanziarie e tecniche necessarie, e assicurando che gli interventi raggiungano le imprese che ne hanno bisogno per superare l’emergenza, al riparo dai rischi di infiltrazione da parte di attività illegali. Gli effetti a medio termine delle garanzie pubbliche sono più controversi e dipendono anche dalle altre misure di politica economica che le accompagneranno. Una parte delle perdite subite dalle imprese non sarà recuperabile e non tutti i debiti (assistiti da garanzie pubbliche accesi per far fronte alla crisi saranno immediatamente ripagati al termine dell’emergenza sanitaria. Ne risentiranno la leva finanziaria delle imprese, la loro vulnerabilità e, in ultima analisi, la loro capacità di intraprendere gli investimenti necessari ad accelerare la ripresa economica. Questi rischi possono essere contenuti se, compatibilmente con le condizioni generali dei conti pubblici, alla concessione di garanzie si affiancheranno trasferimenti diretti alle imprese da parte dello Stato (volti a coprire, in misura da definire, le perdite di fatturato e le spese operative), operazioni condotte da veicoli finanziari pubblici costituiti per facilitare la ristrutturazione dei debiti delle aziende, incentivi fiscali miranti ad agevolarne la ricapitalizzazione. Tali provvedimenti dovrebbero essere attentamente calibrati per commisurare il sostegno pubblico, per quanto ragionevolmente possibile, all’effettivo danno subito in conseguenza della crisi; saranno tanto più efficaci quanto più si baseranno su meccanismi semplici, trasparenti e automatici”.