Vediamo quali sono le principali misure che interessano banche e intermediari finanziari del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Rilancio) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21).
Garanzia dello Stato per la cartolarizzazione di sofferenze bancarie
Con il decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 e successivamente modificato (c.d. “Decreto GACS”), insieme ad altre misure a sostegno del sistema bancario italiano, era stato introdotto un particolare regime di concessione della garanzia dello Stato (indicata nello stesso decreto-legge con l’acronimo “GACS” – Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze) sui titoli senior (cioè preferiti ad altri in caso di default dell’emittente) emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, finalizzato a facilitare la dismissione da parte delle banche italiane dell’ingente stock di crediti deteriorati accumulato negli anni.
Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, aveva modificato ed integrato il Decreto GACS incrementando le misure di monitoraggio delle operazioni ammesse al beneficio e prevedendo, tra gli ulteriori requisiti di struttura per le nuove operazioni, anche l’introduzione di obiettivi di performance il cui mancato rispetto può essere causa di sostituzione del soggetto incaricato della riscossione dei crediti (c.d. servicer) ovvero di differimento di quella parte dei compensi ad esso dovuti condizionata ad obiettivi di performance.
I recenti provvedimenti assunti dal Governo per contrastare la crescita della curva pandemica hanno previsto, tra gli altri, una sospensione di termini e delle attività giudiziarie che ritarda corrispondentemente le procedure di recupero giudiziale che i servicer avevano già intentato o che si accingevano ad avviare.
Considerata l’importanza del ruolo svolto dal servicer nell’operazione di cartolarizzazione a beneficio di tutti i portatori dei titoli e ritenendo che una subordinazione dei compensi dovuta esclusivamente a ritardi dovuti ai rinvii ed alle sospensioni imposti per legge possa, nel caso concreto, costituire un disincentivo al più efficiente recupero dei crediti, l’art. 32 del Decreto Rilancio consente, subordinatamente all’accordo tra le parti del regolamento contrattuale, la temporanea disapplicazione del meccanismo di subordinazione e differimento previsto al comma 1-bis dell’articolo 7 del Decreto GACS.
L’opportunità di procedere eventualmente a modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell’operazione che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento di tali meccanismi di subordinazione e di differimento dovrà essere comunque oggetto di autonoma valutazione ed accordo delle parti dell’operazione secondo quanto previso nei contratti e nel regolamento dei titoli e il Ministero si limiterà ad autorizzare tali modifiche, nel rispetto dei limiti previsti dalla norma, previa verifica di CONSAP.
Sottoscrizione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato
La misura introdotta dall’art. 33 del Decreto Rilancio conferma misure analoghe già adottate con il Decreto Liquidità per i contratti bancari.
Fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, anche per i contratti finanziari e assicurativi conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 (e quindi, ad oggi, il 31 luglio 2020), soddisferanno il requisito e avranno l’efficacia di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,e quindi costituiranno valida espressione della volontà in forma scritta, seppur mediante strumenti elettronici), anche se il cliente esprima il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.
Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria potrà, poi, venire soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo relativo e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole.
Inoltre, si prevede che l’intermediario possa consegnare al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente potrà poi usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.
Tale disciplina – che si applica ai rapporti contrattuali relativi a tutte le categorie di clienti – opera principalmente nell’interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell’accesso ai servizi finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione a distanza dei relativi contratti.
In tal modo, si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale attraverso gli strumenti di comunicazione di più diffuso utilizzo, eliminando il rischio che i relativi contratti risultino affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.
La norma ha carattere eccezionale e, pertanto, regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.
Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali
L’art. 34 del decreto stabilisce che, al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell’economia italiana, nonché per prevedere l’adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del Covid- 19, i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al termine del periodo di emergenza (ad oggi, quindi, sino al 31 luglio 2020), potranno essere stipulati anche mediante telefonia vocale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente venga attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità, custodita dal proponente.
Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente, gli dovranno essere in ogni caso fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ivi comprese le informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso.
Successivamente alla conclusione del contratto, dovrà poi essere in ogni caso trasmessa al cliente, senza ritardo, copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto. Il cliente potrà usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
Il termine per il diritto di recesso decorrerà dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l’esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore può usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020.
Infine, i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cada nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 (e quindi, come detto, entro il 31 luglio 2020), saranno esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza (e quindi entro il 30 settembre 2020).
Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione
L’art. 165 del decreto, al fine di porre rimedio alla grave perturbazione dell’economia in corso e preservare la stabilità finanziaria, autorizza, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell’economia e delle finanze, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro.
Il Ministro dell’economia e delle finanze potrà altresì rilasciare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, entro gli stessi limiti di spesa, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza – ELA), in conformità con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.
La concessione della garanzia su passività di nuova emissione è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell’Autorità competente del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all’articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, alla data dell’ultima segnalazione di vigilanza disponibile.
La garanzia può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetti i requisiti sopra detti, ma che abbia comunque patrimonio netto positivo, laddove abbia urgente bisogno di sostegno della liquidità.
L’ultimo comma dell’art. 166 del decreto precisa infine che le banche che ricorrono a questi interventi di garanzia, debbano svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.
Sostegno pubblico alle liquidazioni coatte di istituti bancari
Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche – diverse dalle banche di credito cooperativo e con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro – il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di azienda, rami d’azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle seguenti forme, anche in combinazione fra di loro:
a) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta amministrativa, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest’ultima;
b) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate dell’acquirente, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest’ultima;
c) concessione all’acquirente di garanzie su componenti del compendio ceduto; la garanzia dello Stato è gratuita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita; essa copre capitale, interessi e oneri accessori fino all’importo massimo garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite;
d) erogazione all’acquirente di contributi nella misura in cui le forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti non siano sufficienti.
Possono essere oggetto della trasformazione in crediti di imposta di cui alle lettere a) e b) le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile;
b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta; c
c) componenti reddituali di cui all’articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
La trasformazione in credito d’imposta di cui alle lettere a) e b) può essere disposta per un ammontare complessivo massimo non superiore all’ammontare massimo di 100 milioni.
Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi e può anche essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione, ovvero può essere ceduto o richiesto a rimborso.
Il credito d’imposta va in ogni caso indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Le misure di sostegno concesse attribuiscono un credito a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa, che potrà essere pagato solo dopo i crediti prededucibili ai sensi dell’articolo 111, comma 1, numero 1), e dell’articolo 111-bis della legge fallimentare e prima di ogni altro credito.