Con una circoclare del 19 giugno la Banca d’Italia ha chiarito in che termini gli intermediari debbano annotare in Centrale rischi la quota di debito bancario stralciata col cliente nell’ambito di accordi c.d. “a saldo e stralcio”.
Con una circoclare del 19 giugno la Banca d’Italia ha chiarito che non devono essere segnalate in CR, nella categoria “garanzie ricevute”, le garanzie pubbliche concesse in base a leggi, decreti e provvedimenti normativi e quelle rilasciate automaticamente, al ricorrere di determinati presupposti. A titolo esemplificativo, non devono essere segnalate tra le garanzie ricevute le garanzie concesse dal Fondo di garanzia per le PMI (istituito con legge 23.12.1996, n. 662) ai sensi del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 e successive modifiche e dalla Sezione Speciale del medesimo Fondo ai sensi dell’art. 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche.
La Banca centrale coglie poi l’occasione per rispondere a numerosi quesiti giunti da parte di clienti segnalati a sofferenza che avevano raggiunto accordi transattivi liberatori (c.d. accordi “a saldo e stralcio”) con gli intermediari.
I clienti si sono lamentati: (i) della mancata concessione di nuovo credito pur avendo estinto la propria pregressa posizione a sofferenza; (ii) del fatto di non essere stati informati preventivamente delle conseguenze di tali accordi sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi.
Ebbene, la Banca d’Italia chairisce adesso che:
a) se l’accordo prevede che il pagamento della somma concordata debba avvenire contestualmente alla stipulazione o comunque in un’unica soluzione, nella rilevazione riferita al mese in cui è stato effettuato il pagamento, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” per la parte stralciata. Nessuna segnalazione è dovuta per cassa tra le “sofferenze” e nessuna segnalazione è dovuta a partire dalla rilevazione successiva;
b) se l’accordo raggiunto prevede un piano rateale di rimborso ed è da subito efficace, la quota che il cliente si è obbligato a rimborsare si configura come un nuovo finanziamento rateale. In questo caso, nel mese in cui le parti hanno raggiunto l’accordo, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” per l’importo stralciato e non effettua alcuna segnalazione tra le “sofferenze”. Nelle date contabili successive, l’intermediario segnala nella categoria “sofferenze” la quota del credito da rimborsare con importi decrescenti in corrispondenza dei pagamenti man mano ricevuti, fino al pagamento dell’ultima rata concordata;
c) se l’accordo è efficace con il pagamento dell’ultima rata, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze” per importi via via decrescenti fino al pagamento dell’ultima rata concordata; la segnalazione nella categoria “sofferenze-crediti passati a perdita” – per il valore dell’importo non riscosso – è effettuata con riferimento alla data contabile in cui è corrisposta l’ultima rata e il credito è estinto.