L’articolo 1, comma 59, lettera a) della legge di bilancio 2022 proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”), garanzia introdotta con l’articolo 1 del decreto legge n. 23/2020.
La lettera a) proroga inoltre dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell’emergenza.
La lettera b) proroga dal 31 dicembre 2021 sino al 30 giugno 2022 l’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.
SACE è una società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nell’assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti e nelle garanzie finanziarie.
La garanzia SACE è associata af un finanziamento bancario, che puoi richiedere in base alle tue caratteristiche ed esigenze finanziarie, sia di liquidità a breve termine sia per finanziare investimenti.
Il finanziamento deve essere destinato a sostenere i costi del personale, gli investimenti, il capitale circolante o i costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda di imprese localizzate in Italia con attestazione del
Legale Rappresentante. Il finanziamento può essere destinato anche al rimborso di finanziamenti nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell’impresa purché il finanziamento preveda
l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia SACE sia idoneo a determinare un minor costo o una
maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.
Per l’operatività standard il valore della garanzia varia in funzione del numero dei dipendenti e del volume di fatturato:
- per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, la garanzia copre il 90% del finanziamento
- per le Imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato superiore a 1,5 e fino a 5 miliardi di euro, la garanzia copre l’80% del finanziamento
- per le Imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro, la garanzia copre il 70% del finanziamento.
Per poter richiedere tale garanzia, concessa entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento deve avere una durata massima di 96 mesi, con un periodo di preammortamento massimo di 36 mesi.
Quanto all’importo del finanziamento garantibile, per l’operatività standard tale importo non può essere superiore al maggiore tra i seguenti valori:
- il 25% del fatturato annuo dell’impresa in Italia relativo al 2019
- il doppio dei costi del personale in Italia dell’impresa sempre relativo al 2019.