In perfetta conformità con le sue precedenti pronunce, lo scorso 24 febbraio la Corte di Giustizie dell’Ue (sentenza nelle cause riunite C143-20 e C213-20) ha ribadito che le polizze unit linked rientrano nella nozione di contratti assicurativi sulla vita, con conseguente applicazione della disciplina sull’intermediazione assicurativa (pare significativo in questo senso il riferimento che viene fatto all’applicazione delle direttive 2002/83 e 2002/92, oggi abrogate ma applicabili ratione temporis alle polizze oggetto delle cause di rinvio). Tale qualificazione giuridica deriva dal fatto che si tratta di contratti caratterizzati dal versamento di un premio contro l’erogazione della “prestazione convenuta all’atto della stipula” al realizzarsi del rischio coperto. Elementi necessari e sufficienti alla classificazione del contratto come assicurativo.

Il non detto, altrettanto importante, è che non occorre, né è necessaria per legge alcuna garanzia di rimborso del capitale o altro tipo di presidio di carattere finanziario in favore del cliente.

Proprio per questo motivo, i ricorrenti polacchi nelle cause di rinvio riferivano la loro richiesta risarcitoria a presunti difetti di informazione preventiva su natura e caratteristiche dei sottostanti finanziari (“attività di contropartita” nella traduzione letterale in italiano). Cause che il Tribunale di Varsavia ha sospeso per sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Ue sei questioni, essenzialmente incentrate sull’individuazione della normativa applicabile a questo tipo di informazione.

Si trattava peraltro di polizze collettive a capitale variabile stipulate tra una compagnia di assicurazioni ed un’impresa contraente che poi ne aveva consentito l’adesione ai consumatori finali in qualità di assicurati. La fattispecie è effettivamente peculiare ma ciò non deve distogliere dal cogliere l’importanza dei principi generali espressi dalla Corte nel rispondere ai quesiti che le sono stati sottoposti.

Ferma la natura assicurativa del contratto unit linked, la sua vendita deve essere connotata da una completa ed esaustiva informazione al consumatore sul contratto stesso secondo quanto previsto dalle direttive europee.

Circa i sottostanti finanziari, è invece sufficiente una informativa al consumatore sulle caratteristiche essenziali dei sottostanti stessi, vale a dire sulla loro natura economico/giuridica e sui loro rischi strutturali, senza che siano necessarie le informazioni dettagliate previste dalla disciplina sul mercato degli strumenti finanziari. Sotto il profilo dei tempi, non è necessario un distinto procedimento informativo a carattere precontrattuale per espletare l’informativa relativa alla polizza, basta che essa avvenga nell’ambito del contratto assicurativo purché il consumatore lo riceva prima di sottoscrivere, venendo con ciò posto nella condizione di valutare consapevolmente la coerenza del contratto assicurativo alle sue esigenze. Il non corretto assolvimento dell’obbligo informativo anzidetto non determina la nullità o l’invalidità del contratto né l’obbligo di restituzione dei premi versati; ciò a condizione che la legislazione nazionale garantisca l’effettività del diritto all’informazione del consumatore nella sua completezza e tempestività. L’omessa informazione al consumatore sul contratto assicurativo e sulle sue caratteristiche può configurarsi come omissione ingannevole, rilevante quale pratica commerciale sleale.

In definitiva, se da un lato l’obbligo di informazione sulla polizza dev’essere approfondito, completo e tempestivo, dall’altro quello sul sottostante finanziario, pur necessario, può rimanere ad un livello più alto.