Ai fini della individuazione del momento impositivo sotto il profilo fiscale, e della relativa aliquota applicabile, le plusvalenze si intendono realizzate, anche con riguardo agli eventuali incassi differiti del prezzo, nel momento in cui si perfeziona la cessione delle partecipazioni e non nell’eventuale diverso momento in cui venga effettivamente liquidato il corrispettivo.

Lo ha sostenuto Cassazione civile sez. trib., 07/05/2025, n. 11955 in un caso in cui, con la decisione impugnata, la Commissione tributaria aveva ritenuto fondata la tesi dei contribuenti così motivando: “questa Commissione ritiene vada condiviso quanto evidenziato dai contribuenti nell’atto di appello e che vada accolta la richiesta di applicabilità al conguaglio del prezzo del medesimo regime fiscale della parte di prezzo dal quale deriva, e ciò anche in applicazione del principio di continuazione dell’imposizione come previsto dalla circolare 13/2006 della Assonime. Parimenti va considerata la circolare 11/E del 28.03.2012, citata dagli appellanti, che ha indicato come rilevante il momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso della partecipazione e non l’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione“.

L’amministrazione finanziaria ha impugnato tale decisione sostenendo che, invece, nel caso in esame non avrebbe rilevanza la data di perfezionamento del contratto di cessione, considerato che, al tempo della conclusione del contratto, non era ancora sorto il diritto dei cedenti alla percezione della parte di prezzo differita ed eventuale (il c.d. earn-out), diritto venuto ad esistenza soltanto in un momento successivo (nel 2012, per la prima tranche, e nel 2013, per la seconda).

A supporto della propria decisione, la sentenza in commento richiama l’art. 67, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. n. 917/1986, il quale stabilisce che costituiscono redditi diversi le “plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’articolo 5 (…) e dei soggetti di cui all’articolo 73” e, poi, l’art. 68, per il quale la quantificazione della plusvalenza è determinata, per la generalità dei casi, dalla differenza tra il corrispettivo percepito – e quindi “per cassa” – e il costo di acquisto della partecipazione, aumentato di ogni onere inerente alla produzione.

Ebbene, per la sentenza, stante il tenore di queste norme, “Ai fini della individuazione del momento di realizzo, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione“.

Detto principio, per la Corte, “trova conferma, oltre che nella prassi richiamata dal ricorrente e dai giudici di appello (a partire dalla Circolare 24 giugno 1998 n. 165/E), anche nella giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che ‘in tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcuno le vicende successive relative all’adempimento degli obblighi contrattuali, quali l’omessa percezione del prezzo o la sua eventuale rateizzazione, o l’estinzione dell’obbligazione successivamente intervenuta’ (cfr. Cass. 07/06/2018, n. 14848; negli stessi termini Cass. 03/05/2019, n. 11635)“.

L’affermazione di tale principio consente di distinguere, pertanto, il momento di perfezionamento del trasferimento del titolo da quello relativo all’incasso del corrispettivo.

Per la Corte, “Il momento di realizzo della plusvalenza, conseguentemente, consente di determinare il regime di tassazione applicabile, mentre quello in cui il corrispettivo viene percepito determina, sulla base del principio di cassa, il periodo d’imposta in cui il reddito deve essere assoggettato a tassazione“.

In conclusione, “In presenza di una clausola di earn-out, al momento del perfezionamento del trasferimento delle partecipazioni (ossia alla conclusione del contratto, n.d.r.) in capo al cedente si realizza un reddito diverso derivante dall’incasso della parte fissa del corrispettivo e, successivamente, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, si realizza, secondo il principio di cassa, un reddito diverso della medesima natura di quello realizzato al momento della cessione della partecipazione (così la Risoluzione n. 74/E del 20.12.2021). Tale reddito costituisce comunque parte del corrispettivo della cessione della partecipazione, e viene liquidato nel rispetto di criteri che, sebbene dipendenti anche da fatti esterni alla volontà delle parti, quali l’andamento economico della società, sono predeterminati nel contratto che trasferisce le partecipazioni; è dunque al momento della conclusione di tale contratto che si deve fare riferimento per quanto attiene alla determinazione del regime di tassazione applicabile, ivi compresa l’aliquota di imposta“.

Scopri di più da diBanca

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere