Con la sentenza Cassazione civile sez. III, 27/10/2025, n. 28520 la Suprema Corte pone fine a un lungo contrasto riguardante i limiti, anche temporali, e la portata del pignoramento presso terzi su conto corrente da parte dell’agente della riscossione.
Il pignoramento speciale di crediti da parte dell’agente della riscossione, nei confronti del debitore iscritto nei ruoli esattoriali, è espressamente previsto e disciplinato dagli artt. 72 e seguenti (fino all’art. 75 bis) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, norme che saranno sostituite, con effetto dal prossimo 1 gennaio 2026, dagli artt. 169 e seguenti (fino al 176) del decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33 (“Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”), che recano, se non altro per quanto qui di interesse, disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle oggi vigenti.
La natura processuale dell’azione esecutiva posta in essere con il pignoramento speciale in questione (in un primo tempo previsto esclusivamente per i crediti derivanti da affitto o locazione, poi esteso ai crediti di qualunque natura), nonostante la mancanza di un intervento del giudice, è stata riconosciuta nella giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, secondo la quale, in generale, “la speciale forma di pignoramento prevista dall’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate; a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo” (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26549 del 30/09/2021).
Precedentemente, era già stato, peraltro, precisato che “in tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l’ordine di pagamento diretto rivolto dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell’atto al debitore esecutato e al terzo pignorato – per l’effetto assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 c.p.c. – e si completa con il pagamento da parte di quest’ultimo; qualora l’ordine di pagamento abbia ad oggetto crediti dovuti in forza di un rapporto esistente ma non ancora esigibili, il pagamento ad opera del terzo delle somme già maturate alla data di notificazione dell’ordine tiene luogo dell’assegnazione del credito pignorato, anche con riguardo alle somme dovute dal terzo alle scadenze successive, permanendo la legittimazione dell’agente della riscossione alla percezione delle stesse fino a concorrenza del credito azionato” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015; Sez. 3, Sentenza n. 26830 del 14/11/2017; in termini sostanzialmente analoghi, v. pure Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20294 del 04/10/2011).
Nella peculiare disciplina prevista per il pignoramento speciale dei crediti nell’ambito dell’esecuzione a mezzo ruolo (cd. esecuzione esattoriale), dunque, di regola non vi è l’intervento del giudice e non è prevista né una espressa dichiarazione di quantità da parte del terzo pignorato, né l’emissione di un provvedimento di assegnazione delle somme pignorate, ma vi è un ordine dell’agente della riscossione, al terzo pignorato, di pagamento diretto, in proprio favore, di tali somme, secondo le seguenti modalità:
a) il pagamento, da parte del terzo pignorato, delle somme esigibili dovute al debitore al momento della notificazione del pignoramento, deve avvenire entro il termine di sessanta giorni;
b) il pagamento delle somme che divengono esigibili successivamente va, invece, eseguito alle rispettive scadenze.
Attorno a questa norma si sono sviluppati due orientamenti:
i) per il primo il pignoramento potrebbe riguardare solo le somme giacenti sul conto al momento della notifica dell’atto di espropriazione e il diverso termine di pagamento dipenderebbe solo da eventuali diverse scadenze o diverse condizioni di esigibilità;
ii) per il secondo il pignoramento riguarderebbe anche le rimesse che dovessero affluire nel conto nei 60 giorni successivi alla notifica (e, quindi, anche i crediti restitutori futuri del debitore verso la banca) e non solo le somme giacenti sul conto al momento del pignoramento.
La sentenza in commento ha accolto questa seconda tesi, statuendo che “sono pignorabili, anche con il procedimento speciale di cui agli artt. 72 e 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, sia i crediti esistenti al momento del pignoramento stesso che quelli futuri ed eventuali, purché derivanti da un rapporto di base già in essere al momento del pignoramento, esattamente negli stessi termini in cui ciò è possibile con il pignoramento ordinario”. Invero, “non sussiste alcun argomento, né letterale, né logico, né giuridico, che consenta di ritenere che, per i crediti nascenti dal saldo attivo del rapporto di conto corrente bancario, debba giungersi a diversa conclusione“.
In altri termini, prosegue la Corte, “Una volta stabilito che il pignoramento speciale esattoriale di crediti può avere ad oggetto anche crediti futuri ed eventuali (purché derivanti da un rapporto base già in atto al momento del pignoramento), esattamente come è possibile per il pignoramento ordinario, non può non ammettersi che, anche se al momento della notificazione dell’atto di pignoramento speciale non vi siano crediti attualmente esigibili, in base al rapporto base già esistente dal quale potranno nascere quelli oggetto dell’aggressione esecutiva e che resta efficace tra le parti (perché, ad esempio, il lavoratore dipendente ha già incassato la sua retribuzione o il canone di affitto è stato già pagato, ovvero, il che è lo stesso, il lavoratore autonomo ha percepito i compensi già maturati, l’appaltatore ha conseguito il pagamento dei S.A.L. già ultimati o il saldo del rapporto di conto corrente bancario è negativo), sussiste comunque l’obbligo del terzo di pagare direttamente all’esattore anche i crediti maturati successivamente, sulla base di quel rapporto, nei limiti di persistenza dell’efficacia del vincolo pignoratizio.”
Il principio di diritto in conclusione espresso è il seguente: “nel pignoramento speciale esattoriale di crediti di cui all’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, laddove esso abbia ad oggetto il saldo attivo derivante da un rapporto di conto corrente bancario, è soggetto al vincolo di cui all’art. 546 c.p.c. e va versato direttamente all’agente della riscossione, da parte della banca terza pignorata, il saldo attivo del conto corrente, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dal pignoramento previsto dalla norma (e, cioè, dalla notifica al terzo dell’ordine di pagamento diretto), indipendentemente dalla circostanza che, al momento del pignoramento, il saldo stesso fosse negativo ovvero fosse positivo e indipendentemente dalla circostanza che, in tale ultimo caso, il relativo credito (cioè, il saldo attivo eventualmente esistente al momento della notifica dell’ordine di pagamento diretto) sia stato già pagato all’agente della riscossione“.