Con il contratto di escrow account (dall’inglese: deposito a garanzia) si indica quella fattispecie avente ad oggetto il deposito a titolo di garanzia di somme di denaro o titoli di proprietà presso una terza parte, che si obbliga a detenerle e custodirle fiduciariamente nell’interesse di entrambe le parti e a rilasciarle alla parte creditrice all’avveramento di determinate condizioni espressamente stabilite in contratto.

Le parti coinvolte sono dunque tre:
– il depositante, ossia colui che deposita a titolo di garanzia il bene oggetto dell’escrow agreement;
– il beneficiario, ossia colui a beneficio e a garanzia del quale viene effettuato il deposito;
– il depositario o escrow agent, soggetto terzo e indipendente rispetto al depositante e al beneficiario, che riceve dal depositante il bene oggetto del contratto di escrow affinché custodisca tale bene e lo consegni al beneficiario all’avveramento di una determinata condizione (o lo restituisca allo stesso depositante in caso contrario).

L’escrow agreement è per definizione un accordo accessorio in quanto funge da garanzia al rapporto principale (anche se non necessariamente deve essere separato dal contratto principale, potendo essere inserito anche all’interno del medesimo contratto principale).

I vantaggi di stipulare un escrow account sono molteplici. Prima di tutto, si sottraggono le somme confluite nel deposito alla disponibilità del depositante e nello stesso tempo queste divengono opponibili ai creditori, anche in caso di fallimento dello stesso. La costituzione di un escrow account può fungere da garanzia anche per l’esportatore primario e le banche assicuratrici ed è positivamente considerata anche dalle agenzie di assicurazione del credito all’esportazione ai fini del rilascio di eventuali coperture assicurative. Nel diritto anglosassone questo rapporto viene attuato attraverso il trust.

Le fattispecie tipiche della cui disciplina causale il contratto di escrow si nutre sono il mandato e il deposito anche nell’interesse del terzo, per il quale l’art. 1773 cod. civ. stabilisce che “Se la cosa è stata depositata anche nell’interesse di un terzo (nel nostro caso il creditore, n.d.r.) e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione, il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il senza il consenso del terzo”.

Per la giurisprudenza si tratta di una “figura negoziale caratterizzata da una funzione di custodia e garanzia, nonché da una struttura trilaterale, si definisce come un contratto accessorio, che postula essenzialmente l’intervento di un terzo, fiduciario delle parti di un contratto principale, presso cui una cosa, in genere il prezzo dei titoli ceduti o della merce fornita, viene depositata in garanzia dell’adempimento di una obbligazione o della restituzione a chi spetta all’avveramento di una condizione” (Trib. Oristano, 09/03/2016, Relatore Antonio Angioi – Quotidiano Giuridico, 2016).