Banche sempre in trincea, oggi più che mai sulla stessa barca della propia clientela. Nel nuovo Addendum, con cui l’ABI ha rinnovato l’accordo quadro di moratoria per il credito, in essere ormai dal 2018, ci stanno anzitutto una serie di premesse in cui l’associazione detta la linea al Governo in vista della inevitabile emanazione di un decreto legge di sostegno economico e finanziario per l’emergenza Covid19.
Premesse nelle quali l’ABI invita il Governo a:
- prevedere tempestivi incentivi pubblici in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza sanitaria “COVID-19”, in particolare per quanto riguarda l’accesso agevolato a linee di credito a breve termine, la realizzazione di operazioni di allungamento di finanziamenti a lungo termine e la mitigazione delle perdite economiche subite;
- ampliare l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, aumentando, tra l’altro, la quota garantita per le linee di credito a breve, in considerazione delle potenziali tensioni sul fronte della liquidità delle imprese, e per creare le condizioni per agevolare un allungamento delle scadenze dei finanziamenti garantiti, il tutto con riferimento alle operazioni oggetto di moratoria connesse agli effetti del diffondersi del Coronavirus;
- spingere affinché vengano modificate le attuali disposizioni di vigilanza europee sul settore bancario, anche con riguardo all’applicazione di misure di tolleranza (moratorie) da parte di banche e intermediari finanziari sui finanziamenti alle imprese, al fine di favorire la realizzazione di operazioni di sospensione o allungamento delle scadenze dei finanziamenti a imprese sane, con fondamentali solidi, danneggiate da situazioni eccezionali che ne limitano temporaneamente le possibilità operative.
Su tali premesse si inserisce il nuovo Addendum, che rinnova un accordo quadro di moratoria a cui aderiscono banche rappresentanti il 90% in termini di totale dell’attivo, con una presenza in tutte le parti d’Italia.
Questo nuovo Addendum, pubblicato il 7 marzo, diviene immediatamente operativo ed estende, ai prestiti contratti fino al 31 gennaio 2020, la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento nei seguenti termini generali:
- la moratoria è riferita ai finanziamenti alle piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”;
- la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno;
- la sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing;
- per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento;
- per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni;
- nell’accordo è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso e si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria;
- ferme le altre condizioni già previste nella versione originaria dell’Accordo per il credito.